Ripristino dello stato dei luoghi conferma la legittimità dell’ordine di demolizione (Cons. Stato n. 25 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ripristino dello stato dei luoghi eseguito dall’interessata a seguito dell’ordine di demolizione costituisce mera esecuzione del provvedimento e ne conferma, anziché smentire, la legittimità. Tale esecuzione può al più determinare il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’ingiunzione ormai eseguita, non l’illegittimità originaria della stessa. Il principio di non contestazione non è invocabile quando il giudice abbia comunque valutato la circostanza di fatto non contestata traendone le logiche conseguenze. La pendenza di una domanda di condono edilizio non è rilevante se le opere contestate non coincidono, per consistenza e materiali, con quelle oggetto dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente chiedeva la riforma della sentenza con cui il TAR Campania aveva respinto il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un capannone con platea e pilastri in cemento armato e pareti in conglomerato cementizio, realizzato in assenza di permesso di costruire in area soggetta a vincoli paesaggistici e ambientali.
Il giudice di primo grado rilevava che il manufatto era privo del necessario titolo edilizio e non era riconducibile né alla DIA del 2015 né alla domanda di condono del 1986, relative a opere diverse per consistenza e materiali. Proponeva appello la soccombente, articolando due motivi; si costituiva il Comune resistendo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva che non è stato impugnato il capo della sentenza che respingeva il motivo relativo alla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990: su tale capo si è formato il giudicato.
Con il primo motivo l’appellante deduce error in iudicando e omessa valutazione della documentazione del Comune, dalla quale risulterebbe l’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Il motivo è infondato: il ripristino eseguito mediante SCIA del 2018 costituisce mera esecuzione dell’ordine di demolizione e ne conferma la legittimità. Esso evidenzia semmai il sopravvenuto difetto di interesse all’annullamento dell’ingiunzione ormai eseguita, non l’illegittimità originaria. Il giudice di primo grado ha anzi esaminato la produzione documentale assegnandole valore di conferma della natura abusiva del manufatto, poiché la SCIA fu presentata nel dichiarato intento di ricondurre l’immobile alla conformazione assentita con la DIA del 2015. È pertanto inconferente il richiamo al principio di non contestazione.
Con il secondo motivo l’appellante contesta l’esclusione della rilevanza della pendenza della domanda di condono, assumendo la corrispondenza delle opere. Il motivo è infondato: con la SCIA del 2018 l’interessata ha eliminato le opere abusive riportando il manufatto alla conformazione assentita con la DIA del 2015. L’opera contestata, di mq 142 con intelaiatura in cemento armato, non è riconducibile né alla DIA del 2015, relativa a un fabbricato in muratura e tufo, né alla domanda di condono del 1986, che afferisce a opere diverse per consistenza volumetrica e destinazione funzionale.
Le foto allegate al verbale di sopralluogo del 15 marzo 2018 attestano che il manufatto era ancora allo stato grezzo all’epoca dell’accertamento, sicché non poteva rientrare tra le opere ultimate entro il 1982 come dichiarato nella domanda di condono. La documentazione ulteriore citata dall’appellante prova solo la presenza di un generico corpo di fabbrica, non la preesistenza del manufatto nella struttura e consistenza contestate, in contrasto con le evidenze istruttorie dell’amministrazione.
L’appello è pertanto respinto, con reiezione integrale, e le spese sono liquidate secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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