Sei scatti stipendiali e buonuscita: termine del 30 giugno non è decadenziale (TAR Toscana n. 340 del 04.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
I sei scatti stipendiali del 2,50 per cento ciascuno, previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per il personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile, concorrono all’incremento della voce stipendiale e quindi alla base di calcolo dell’indennità di buonuscita, senza introdurre alcuna nuova voce nella base contributiva delineata dall’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale: esso è funzionale alla decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio dell’anno successivo e incide solo sulla tempistica del collocamento, non sulla spettanza del beneficio. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, richiamato dall’art. 1863 del d.lgs. n. 66/2010, opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non del trattamento di fine servizio, cosicché l’attribuzione degli scatti non è subordinata al versamento della relativa contribuzione. È inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministero dell’Interno, privo di legittimazione passiva, essendo l’ente previdenziale l’unico soggetto obbligato a corrispondere e determinare l’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, ex ispettore della Polizia di Stato, è stato collocato in quiescenza il 9 ottobre 2016, con quarantuno anni di servizio e cinquantasei anni di età. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di fine servizio includendo nella base di calcolo i sei scatti del 2,50 per cento previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione.

L’I.N.P.S. ha resistito sostenendo che il trattamento sarebbe determinato solo a norma dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973, che il ricorrente non avrebbe presentato la domanda di collocamento a riposo entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti e che mancherebbe il versamento della contribuzione previdenziale. Il Ministero dell’Interno ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, la decadenza.

La Motivazione della Corte

Il collegio dichiara anzitutto inammissibile la domanda verso il Ministero dell’Interno: l’unico soggetto obbligato a corrispondere e determinare l’indennità di buonuscita è l’ente previdenziale, come già affermato in un proprio precedente richiamato in motivazione.

Nel merito il Tribunale aderisce agli indirizzi ormai stabilizzati del Consiglio di Stato in materia, richiamati in una nutrita serie di decisioni, pur registrando il parziale contrasto con precedenti della stessa Sezione. La disciplina dell’art. 6-bis si applica al ricorrente, in possesso al momento del congedo dei requisiti anagrafici e di anzianità richiesti dal secondo comma.

La previsione dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032/1973 non osta: essa elenca gli elementi della base contributiva e, poiché il primo è l’ultimo stipendio percepito, i sei scatti incrementano la voce stipendiale senza aggiungere alcuna voce nuova alla base di calcolo.

Sul termine del 30 giugno il collegio rimedita il precedente orientamento della Sezione. Il terzo comma dell’art. 6-bis, prevedendo la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio successivo alla domanda, dimostra che il rispetto del termine serve solo a garantire tale decorrenza: incide sulla tempistica, non sulla spettanza degli scatti. Un eventuale margine di ambiguità non è compatibile con la chiarezza imposta da una previsione decadenziale e va risolto nel senso più favorevole agli interessati.

Quanto alla contribuzione, l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non del trattamento di fine servizio. Il ricorso è quindi accolto: accertato il diritto alla riliquidazione, l’I.N.P.S. è condannato ad adottare il provvedimento e a erogare le differenze, maggiorate di interessi e rivalutazione nei limiti di legge. Le spese sono compensate in ragione delle oscillazioni interpretative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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