Sei scatti stipendiali nel TFS anche per i militari cessati a domanda (TAR Campania n. 2237 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, spetta al personale delle Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare, ai fini del calcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto sorge anche in caso di cessazione dal servizio a domanda, purché sussistano il compimento dei 55 anni di età e l’espletamento di 35 anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno, previsto dalla medesima disposizione per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza, non ha natura decadenziale, poiché è funzionale alla sola decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La questione di legittimità costituzionale della norma, prospettata con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost., è manifestamente infondata, ricadendo la fattispecie ex se nell’ambito di applicazione della disposizione.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato a riposo a domanda con un’anzianità di servizio utile di 36 anni e un’età anagrafica di 55 anni. Previo conferimento del trattamento pensionistico diretto, l’INPS gli aveva erogato il TFS senza applicare la maggiorazione derivante dal riconoscimento dei sei scatti stipendiali. L’ente previdenziale, in riscontro alle istanze dell’interessato, aveva opposto che il beneficio non era estensibile ai militari dell’Arma collocati in quiescenza a domanda e che occorreva apposita certificazione dell’amministrazione di appartenenza. L’Arma, dal canto proprio, aveva dichiarato la propria incompetenza.
Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto alla rideterminazione del TFS mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento della differenza, oltre interessi legali. L’INPS ha eccepito l’infondatezza della domanda, la decadenza e la prescrizione del credito, sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 per contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto accolto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, poiché l’unico soggetto obbligato a corrispondere il TFS è il competente ente previdenziale, e non il precedente datore di lavoro.
Nel merito, è stata disattesa l’eccezione di decadenza per inosservanza del termine del 30 giugno previsto dall’art. 6 bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui nessuna conseguenza decadenziale può derivare dal mancato rispetto di tale termine, atteso che l’ambiguità della disposizione osta alla chiarezza dei presupposti della decadenza. La norma, infatti, fa riferimento ai presupposti sostanziali per il riconoscimento del beneficio, e non agli oneri procedimentali. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
È stata parimenti rigettata l’eccezione di prescrizione quinquennale, poiché il termine decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connesso al pagamento rateale. Dal prospetto di liquidazione emergeva che l’interessato aveva percepito l’ultimo pagamento rateale del TFS in data successiva, con conseguente impossibilità del perfezionamento della prescrizione.
Sul merito sostanziale, il Collegio ha prestato integrale adesione all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, che ha riconosciuto il beneficio dei sei scatti stipendiali agli appartenenti a tutte le Forze di Polizia, sia a ordinamento civile sia a ordinamento militare. L’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 ha esteso l’istituto nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. Anche la cessazione dal servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio, in presenza del duplice presupposto dell’anzianità anagrafica e retributiva.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale, il Collegio l’ha ritenuta manifestamente infondata: la fattispecie ricade ex se nell’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della norma, sicché non può affermarsi che sia l’interpretazione estensiva a porsi in contrasto con l’art. 81 Cost. Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto del ricorrente al beneficio e condanna dell’INPS alle spese di lite.
Nota della Redazione
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