SCIA alternativa impropria e ordine di demolizione sempre esperibile dal Comune (TAR Campania n. 5471 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA alternativa al permesso di costruire, ove impropriamente utilizzata per interventi non assentibili, non legittima l’opera realizzata e non preclude al Comune l’adozione dell’ordine di demolizione. All’ente è sufficiente il ricorso al generale potere di vigilanza sul territorio, restando irrilevanti sia il tempo decorso dalla presentazione della segnalazione, sia il mancato esercizio dei poteri di autotutela. L’art. 19, comma 2, legge n. 241/1990 non si applica alla SCIA alternativa, con la conseguenza che l’Amministrazione può verificare anche a distanza di lungo tempo la reale sussistenza dei presupposti di legge. L’uso di un titolo edilizio inadeguato a coprire l’intervento non elide la natura illecita dello stesso.
Il Fatto
La ricorrente, aggiudicataria di una sede farmaceutica, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune ha ingiunto la demolizione delle opere abusive riscontrate presso l’immobile condotto in locazione e la messa in ripristino dello stato dei luoghi. L’immobile era stato interessato da una SCIA alternativa al permesso di costruire del 2 marzo 2022, avente ad oggetto il cambio di destinazione d’uso da rustico abitativo a locale commerciale e lavori di ultimazione.
Il ricorso ha dedotto il difetto di competenza del settore che ha adottato l’atto, la violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 per mancato annullamento del titolo consolidatosi per silentium, e la violazione degli artt. 31 e 32 d.P.R. n. 380/2001, per essere l’ordine di demolizione riferito a lavori assentiti. Il Comune e la società cointeressata hanno resistito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il motivo di incompetenza. Il Comune ha dimostrato che i provvedimenti di Giunta del 2022, 2023 e 2024 hanno individuato nel Settore Transizione Ecologica l’unità operativa competente in materia di antiabusivismo e demolizioni.
Nel merito, il Tribunale rileva che gli interventi non sono compatibili con le prescrizioni tecniche comunali. Nella zona H2 del territorio, per gli edifici esistenti, sono consentiti solo interventi di risanamento igienico e statico, con inalterate le caratteristiche planovolumetriche e il numero dei piani. Sono invece stati realizzati il cambio di destinazione d’uso, la demolizione di una scala e di un solaio intermedio, l’abbassamento delle altezze interne e la pavimentazione esterna in conglomerato bituminoso.
La difesa fondata sulla SCIA non convince. Anche a prescindere dal fatto che la segnalazione non ha riguardato la globalità delle modifiche, resta il principio per cui una SCIA alternativa impropriamente utilizzata può essere rimossa in ogni tempo dall’Amministrazione. Il Collegio richiama in termini TAR Milano, sez. II, n. 2721 del 2023, secondo cui i limiti temporali dell’art. 19, comma 2, legge n. 241/1990 non si applicano alla SCIA alternativa.
Richiama inoltre Cons. Stato, sez. II, n. 8032 del 2020: l’utilizzo di un titolo edilizio completamente inadeguato a coprire l’intervento non elide la natura illecita dello stesso, né scongiura l’intervento sanzionatorio nell’ambito del potere di vigilanza ex art. 27 del T.U.E.. Appurata l’inidoneità della segnalazione, non rilevano il tempo decorso né il mancato esercizio dell’autotutela.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente e della cointeressata, in solido, alle spese di lite liquidate in 3.000,00 euro, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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