Scatti stipendiali ai fini TFS per personale Polizia a riposo a domanda (TAR Abruzzo n. 647 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, nel testo introdotto dall’art. 21 l. n. 232/1990, spetta al personale della Polizia di Stato collocato in quiescenza a domanda che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, e va computato anche ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. La condizione del previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, posta dall’art. 4, comma 2, d.l. n. 165/1997, opera esclusivamente per il calcolo della base pensionabile e non è estensibile in via interpretativa al diverso istituto del TFS. Sul maggior credito di natura previdenziale spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, con esclusione della rivalutazione monetaria in difetto di prova del maggior danno.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nei ruoli della Polizia di Stato fino al 25 febbraio 2017, data del collocamento a riposo a domanda, avendo maturato 55 anni di età e 39 anni di servizio utile. In sede di liquidazione del trattamento di fine servizio, la competente direzione provinciale dell’I.N.P.S. ha omesso di includere nella base di calcolo i sei scatti biennali figurativi riconosciuti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987.

Il ricorrente ha quindi impugnato i prospetti di liquidazione, chiedendo l’annullamento degli atti nella parte in cui non attribuiscono il beneficio, nonché l’accertamento del diritto al ricalcolo del TFS con inclusione dei sei scatti, oltre interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S., regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’esame del prospetto di liquidazione, nel quale non compare alcuna menzione dei sei scatti figurativi fra gli importi considerati nella base di calcolo, circostanza confermata dalla sezione dedicata alla legge di beneficio applicata, riportata con valore pari a zero. Tale rilievo è sufficiente a ritenere provato il presupposto di fatto della pretesa, senza necessità di accertamenti istruttori.

Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo. L’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 l. n. 232/1990, attribuisce al personale delle forze di polizia, ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, e applica la disciplina anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. La disposizione non ha subito deroghe per effetto dell’art. 4, comma 2, d.l. n. 165/1997, che per il personale cessato a domanda subordina il calcolo dei sei scatti al previo pagamento della restante contribuzione previdenziale.

Tale disposizione, osserva il Collegio, si colloca nell’ambito dell’armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti del personale militare e delle forze di polizia: il suo ambito applicativo resta quindi circoscritto alla base pensionabile, restando fermo il trattamento previsto dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 per il diverso istituto del TFS. Il rinvio richiamato, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) cod. proc. amm., a TAR Abruzzo n. 172/2022, confermata da Cons. Stato n. 2980/2023, qualifica il richiamo all’art. 21 l. n. 232/1990 come mero rinvio materiale alla nozione neutra del beneficio, applicabile anche al calcolo della base pensionistica a condizione del versamento dei contributi.

La condizione contributiva, non prevista dall’art. 6 bis per il computo del beneficio ai fini del TFS, non è pertanto estensibile in via interpretativa: ne deriverebbe un effetto abrogativo, ovvero la gratuità del beneficio, ammissibile solo se le disposizioni, fra loro incompatibili, disciplinassero la medesima fattispecie, ipotesi estranea al caso in decisione. Sussistono dunque i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma, tuttora vigente.

Il ricorso è accolto con ordine all’I.N.P.S. di rideterminare il TFS mediante inclusione dei sei scatti nella base di calcolo. Sul maggior credito, di natura previdenziale, spettano gli interessi legali dal dovuto al saldo, non applicandosi il regime delle obbligazioni pecuniarie: il pagamento del solo credito originario integra adempimento parziale di prestazione unitaria (Cass. S.U. n. 6928/2018). Non è dovuta la rivalutazione monetaria, esclusa dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994 e dall’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 in assenza di prova del maggior danno (C.d.S. A.P. n. 6 del 1998). Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

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