Docenti università telematiche non statali nel regime di diritto pubblico del rapporto (TAR Lombardia n. 513 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rapporto di impiego dei professori e dei ricercatori universitari in servizio presso le università non statali, comprese quelle telematiche, è equiparato a quello dei docenti delle università statali ed è sottoposto al regime di diritto pubblico ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001. La qualificazione privatistica dell’ente datore di lavoro non incide sulla natura pubblicistica del rapporto, che discende dall’art. 62 del r.d. n. 1592/1933, richiamato per le università libere dall’art. 199 del medesimo testo unico, e dall’art. 4 della legge n. 243/1991. Ne consegue la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm.. Lo stato giuridico dei docenti è sottratto all’autonomia statutaria degli atenei e riservato alla legge statale, a presidio delle libertà di ricerca e di insegnamento tutelate dagli artt. 9 e 33 Cost.
Il Fatto
Il ricorrente, abilitato nel 2018 quale professore di seconda fascia per il settore IUS/01, partecipava alla procedura selettiva bandita dall’Università Telematica e-Campus e risultava vincitore. Con decreto rettorale veniva chiamato a ricoprire il posto con decorrenza 1° marzo 2023. Con nota del Direttore Generale dell’1 giugno 2023 l’Ateneo comunicava il recesso dal rapporto contrattuale per esito non soddisfacente del periodo di prova, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento per la chiamata dei professori. Seguiva il decreto rettorale n. 77/23, che dichiarava la cessazione dall’appartenenza al ruolo a decorrere dal 1° giugno 2023.
Il docente impugnava gli atti davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’annullamento, l’accertamento del diritto a permanere in servizio e la disapplicazione dell’art. 17 del Regolamento. Deduceva il tardivo esercizio del recesso, l’incompetenza dell’organo, il difetto di motivazione e di istruttoria sulla prova di certificazione della piattaforma, nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento. Il controinteressato, altro candidato assunto nella medesima posizione, eccepiva il difetto di giurisdizione; l’Ateneo eccepiva l’incompetenza territoriale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via prioritaria l’eccezione di giurisdizione, ritenendola pregiudiziale rispetto a quella di competenza, in linea con l’orientamento delle Sezioni Unite n. 4109 del 2007 e n. 4361 del 2018: ogni giudice è giudice della propria giurisdizione prima che della propria competenza, perché una decisione sulla competenza sarebbe inutiliter data ove sopravvenisse la declaratoria di difetto di giurisdizione.
Nel merito dell’eccezione, il Tribunale distingue la questione della natura delle università non statali da quella della natura del rapporto di impiego dei docenti. Anche aderendo alla tesi privatistica sull’ente, sostenuta dal Cons. Stato n. 3043/2016 e dal parere n. 1433 del 2019, ciò non basta a radicare la giurisdizione del giudice ordinario. L’art. 199 del r.d. n. 1592/1933 estende alle università libere le norme del titolo I, tra cui l’art. 62, che equipara la condizione giuridica dei professori. L’art. 4 della legge n. 243/1991 completa il quadro quanto al trattamento di quiescenza.
Il Collegio valorizza l’esclusione dei professori e ricercatori dal comparto della contrattazione collettiva universitaria: tale esclusione conferma l’applicabilità delle corrispondenti norme di diritto pubblico, tanto agli atenei statali quanto a quelli non statali. L’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sottrae i docenti alla privatizzazione e li colloca in regime di diritto pubblico. Le argomentazioni della Cass. civ. sez. lavoro n. 14129 del 1999, che aveva ridimensionato l’equiparazione, sono superate dalla lettura sistematica degli artt. 62 e 199 del testo unico.
La specialità dello status risponde alla garanzia delle libertà di scienza e di insegnamento: l’art. 33 Cost. riserva alla legge statale i limiti all’autonomia universitaria, e lo stato giuridico dei docenti è espressamente sottratto all’autonomia statutaria dall’art. 201 del r.d. n. 1592/1933. Ne deriva, per il Collegio, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. L’eccezione del controinteressato è quindi respinta.
Passando all’eccezione di incompetenza territoriale dell’Ateneo, il Tribunale la ritiene fondata. Non opera il criterio della sede di servizio, essendo il rapporto già cessato al momento del radicamento del giudizio. Si applica il criterio dell’efficacia spaziale dell’atto, secondo l’art. 13, comma 1, cod. proc. amm. e l’Ad. plen. n. 13 del 2021: il provvedimento esaurisce i propri effetti verso il destinatario, residente e operante in Roma. Va pertanto dichiarata l’incompetenza del TAR Lombardia e indicato il TAR Lazio, con onere di riassunzione ai sensi dell’art. 15, quarto comma, cod. proc. amm.. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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