Incentivi certificati bianchi, illegittimo il diniego fondato su documenti non previsti (Cons. Stato n. 2718 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei Servizi Energetici può chiedere, nell’esercizio del potere di verifica, integrazioni documentali ulteriori rispetto a quelle trasmesse con la richiesta di certificazione. Non è però legittimo il diniego di incentivazione fondato esclusivamente sul mancato assolvimento di un obbligo documentale non previsto al momento della presentazione dell’istanza. Il diniego così motivato viola i principi di collaborazione e buona fede di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990 e i principi europei di tipicità, tassatività, prevedibilità e conoscibilità dell’azione amministrativa. Imporre ex post la dimostrazione di requisiti mai richiesti in precedenza produce un effetto a sorpresa nella sfera del destinatario. Il provvedimento è quindi affetto da difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
Una società che opera come ESCo curava, per conto dei propri clienti, le fasi del procedimento di attribuzione degli incentivi per progetti di efficienza energetica, compresa la rendicontazione. Nel 2017 presentava trenta richieste di verifica e certificazione (RVC) standardizzate per interventi di efficientamento, finalizzate all’accesso al meccanismo dei certificati bianchi.
Il GSE, con provvedimento del 12 gennaio 2018, rigettava le istanze. Il diniego si fondava su tre rilievi: l’incoerenza o l’assenza della data di dichiarazione di conformità rispetto al termine dei dodici mesi; la mancata dimostrazione della presenza, per ogni caldaia, della dichiarazione di conformità dell’impianto; la discrasia tra i risparmi del prospetto di rendicontazione e quelli della parte descrittiva delle RVC. Il TAR Lazio respingeva il ricorso e la società ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il GSE ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità dell’appello per tardività, allegando per la prima volta in memoria di discussione la prova della notificazione della sentenza. Il Consiglio di Stato respinge l’eccezione. L’irricevibilità è rilevabile d’ufficio, ma i fatti su cui si fonda devono essere dimostrati nel giudizio. I documenti sono stati depositati oltre i termini perentori di cui agli artt. 73, co. 1, e 38 c.p.a. e sono perciò inutilizzabili, da considerarsi tamquam non essent.
Nel merito, la Sezione ribadisce un indirizzo consolidato. Le linee guida indicano quali informazioni devono essere presentate; il Gestore può chiedere documentazione ulteriore per verificare l’attendibilità di quanto dichiarato. Non può invece negare l’incentivo sul solo presupposto del mancato assolvimento di un obbligo documentale introdotto dopo la presentazione dell’istanza.
Il punto decisivo è il regime normativo applicabile. Per effetto della disposizione transitoria dell’art. 16, co. 1, del d.m. 11 gennaio 2017, restavano regolate dal d.m. 28 dicembre 2012 le pratiche che avessero raggiunto la soglia minima di progetto prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto. La società aveva allegato questa circostanza e il GSE non l’aveva contestata, limitandosi a invocare il comma 4 e trascurando il comma 1. Si è quindi acclarato che le pratiche restavano soggette al precedente regime.
Su tale premessa, il diniego è viziato. L’art. 13 della delibera EEN 9/11 non contempla, tra i documenti da trasmettere, le dichiarazioni di conformità, e il GSE non ha chiarito perché la documentazione prodotta fosse insufficiente. Quanto alla discrasia contabile, essa poteva al più giustificare un approfondimento istruttorio o un’accoglimento parziale, alla luce dei principi di proporzionalità e leale collaborazione.
L’appello è quindi accolto, la sentenza riformata e il provvedimento di rigetto annullato, con assorbimento degli ulteriori motivi. Il Gestore dovrà riesaminare le RVC. Spese dei due gradi compensate per la novità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.