Sei scatti stipendiali nel TFS anche per i carabinieri cessati a domanda (TAR Abruzzo n. 70 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6 bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 estende al personale delle forze di polizia collocato in quiescenza a domanda, con cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile, i sei scatti del 2,50 per cento computabili nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita. La norma non distingue tra forze di polizia a ordinamento civile e militare, sicché il beneficio spetta anche all’Arma dei Carabinieri. Il comma 15 bis dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, richiamato dall’INPS, non è vigente: è stato sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990 e l’abrogazione di quest’ultimo non ne ha determinato la reviviscenza. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma in via meramente ricognitiva l’applicabilità della disciplina ai militari. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, riguardando la base pensionabile, non incide sul calcolo del TFS.
Il Fatto
Il ricorrente, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri, è stato collocato a riposo a domanda dopo aver maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque di servizio utile. Ha chiesto l’accertamento del diritto a percepire il trattamento di fine servizio calcolato includendo i sei scatti biennali dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione.
L’Istituto si è costituito sostenendo l’inapplicabilità della norma invocata. Ha richiamato il comma 15 bis dell’art. 1 d.l. n. 379/1987, che riserverebbe il beneficio ai militari cessati per limiti di età, inabilità o decesso, e l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, che lo subordinerebbe al versamento dei contributi per il personale cessato a domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo e richiama la recente Cons. Stato n. 8444 del 22.1.2024, che conferma l’orientamento consolidato dei tribunali amministrativi. Il primo passaggio riguarda la disposizione invocata dall’INPS: il comma 15 bis dell’art. 1 d.l. n. 379/1987 non è vigente, essendo stato sostituito dall’art. 11 legge n. 231/1990. L’abrogazione di quest’ultimo ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010 non produce l’effetto di reintrodurre la norma nell’ordinamento, secondo i consolidati principi richiamati da Corte cost. n. 13 del 2012.
Il secondo passaggio concerne l’ambito soggettivo dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987. La norma estende al personale che chiede il collocamento in quiescenza con i requisiti richiesti gli stessi benefici spettanti a chi cessa per età, decesso o inabilità. Essa non opera alcuna distinzione tra forze di polizia a ordinamento civile e militare, in coerenza con l’art. 16 legge n. 121/1981, che annovera tra le forze di polizia il personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia.
Il Collegio valorizza poi l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, che stabilisce, con effetto meramente ricognitivo del regime vigente, che al personale delle forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi la disciplina del 1987. La difesa dell’Istituto non supera quindi il dato testuale.
Quanto all’art. 4 d.lgs. n. 165/1997, la norma riguarda il calcolo della base pensionabile e non la liquidazione del TFS: la questione posta dal ricorrente attiene a quest’ultimo, sicché il rilievo è irrilevante. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto e condanna dell’INPS alla rideterminazione del trattamento. Sulla somma dovuta maturano interessi legali, con esclusione del cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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