L’ottemperanza al giudicato civile non ammette condizioni sull’IVA e sul limite retributivo (TAR Sicilia n. 507 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario di condanna al pagamento di somma esattamente determinata, il giudice amministrativo è titolare di poteri di stretta esecuzione e non può integrare o modificare il giudicato formatosi in altro ordine giurisdizionale. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato, anteriori alla formazione del titolo, non possono essere dedotti in questa sede ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.; l’amministrazione deve attivarsi con i rimedi civilistici, ivi compresa l’opposizione esecutiva. Il rimborso dell’IVA e della CPA liquidati in sentenza costituisce onere accessorio degli onorari e spetta alla parte vittoriosa non soggetta a partita IVA, senza necessità di fatturazione né di specifica pronuncia. L’eccezione di detraibilità deve essere provata dal soccombente e resta estranea alla fase di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale civile di Catania, sez. V, aveva condannato la convenuta al pagamento di una somma di denaro superiore a 260.000 euro, oltre IVA, CPA e interessi legali, nonché al rimborso delle spese processuali. La sentenza, munita di attestazione di conformità, è stata notificata all’amministrazione, prima tramite l’Avvocatura distrettuale e poi direttamente all’ANBSC. L’ente non ha proposto appello e la decisione è passata in giudicato, come attestato dal certificato rilasciato dal Tribunale.
Nonostante la diffida, l’amministrazione è rimasta inerte e ha poi subordinato il pagamento a due adempimenti: l’emissione e la trasmissione delle fatture dei difensori per i compensi liquidati e la presentazione di una dichiarazione attestante il rispetto del limite di cui all’art. 23-ter d.l. n. 201/2011. Il ricorrente ha impugnato tali note con motivi aggiunti, deducendo l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’onere della prova: la parte ricorrente ha dimostrato il fatto costitutivo, ossia il titolo giudiziale definitivo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.; incombeva quindi sull’amministrazione provare i fatti impeditivi o estintivi del diritto. Era inoltre decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.
Sul piano sistematico, il giudice dell’ottemperanza di una sentenza civile non dispone di cognitio piena. La sua indagine si arresta al riscontro dell’esecuzione del decisum, senza sostituirsi al giudice della cognizione nell’analisi di vicende successive modificative o estintive del rapporto. Il principio, già affermato dal Cons. Stato, Sez. IV, n. 1143 del 2001 e ribadito dal Cons. Stato, Sez. VII, n. 6778 del 2024, comporta che eventuali eccezioni limitatrici del quantum debeatur, prospettabili sin dall’origine nel processo civile, non trovino ingresso in questa sede.
Quanto all’IVA, il Tribunale richiama l’orientamento per cui la sentenza di condanna alle spese costituisce titolo esecutivo anche per il rimborso dell’imposta, quale onere accessorio ex art. 91 cod. proc. civ. La fatturazione è dovuta dal professionista al proprio cliente, non al soccombente. L’eventuale detraibilità rileva solo in sede esecutiva, ove il soccombente contesti l’esigibilità: grava su di lui l’onere di provare le circostanze che escludono la concreta rivalsa. Nel caso concreto l’amministrazione non ha offerto alcuna prova, limitandosi a ribadire il contenuto della nota impugnata.
Ne deriva l’accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, con affermazione dell’obbligo di integrale ottemperanza nel termine di novanta giorni, comprensivo di capitale, interessi e oneri accessori. Sono escluse le spese di precetto, estranee al rimedio. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, con ulteriore termine di novanta giorni e compenso liquidato con separato decreto.
Nota della Redazione
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