Giudicato e onere della prova nell’ottemperanza contro la PA inadempiente (TAR Sicilia n. 511 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato il ricorrente assolve l’onere probatorio ex art. 2697 c.c. producendo la decisione irrevocabile del giudice ordinario, che costituisce il fatto costitutivo del diritto all’esecuzione ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a.. Spetta invece all’amministrazione intimata provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che renderebbero inoperante quel titolo. L’amministrazione che non si costituisce non offre alcuna prova contraria e non può sottrarsi all’obbligo di esecuzione. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147 della legge n. 388/2000, opera quale condizione di proponibilità dell’azione esecutiva e va verificato al momento della notifica del ricorso. L’obbligo di ottemperanza comprende capitale residuo, interessi e oneri accessori, ma non le spese di precetto, imputabili alla libera scelta del creditore di ricorrere a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 477/18 dell’1.03.2018, aveva condannato il Comune di Messina a pagare alla società ricorrente le spese di causa, liquidate in duemila euro oltre accessori. La sentenza, notificata al Comune nel gennaio 2024, non veniva impugnata e diveniva definitiva, come attestato dal Funzionario Giudiziario del Tribunale.
Il Comune non pagava quanto dovuto. La società proponeva allora ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di esecuzione integrale del giudicato e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, regolarmente evocata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola dell’onere della prova. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c.. La parte ricorrente aveva dimostrato il fatto costitutivo, cioè l’esistenza di una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo quanto richiede l’art. 112, comma II, lett. c), c.p.a..
Da quella prova derivava il trasferimento dell’onere sull’amministrazione, che avrebbe dovuto dimostrare l’inefficacia dei fatti dedotti o il mancato verificarsi delle condizioni previste dalla norma. L’amministrazione, rimasta non costituita, non ha smentito le risultanze degli atti di causa.
Il TAR verifica poi il requisito temporale. Al momento della notifica del ricorso era già decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive contro la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, modificato dall’art. 147 della legge n. 388/2000 e dall’art. 44 del d.l. n. 269/2003. La condizione di proponibilità era quindi soddisfatta.
Il Collegio afferma così la persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo riguarda la sorte capitale residua, gli interessi liquidati secondo la decisione eseguita e gli oneri accessori, comprese le spese e i diritti successivi all’emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie al passaggio in giudicato e alla registrazione.
Restano invece escluse le spese di precetto eventualmente sostenute. Il TAR ritiene che il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza sia imputabile soltanto alla libera scelta del creditore e non possa gravare sull’amministrazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Segretario comunale del Comune di Santa Teresa Riva, o un funzionario delegato, con ulteriore termine di novanta giorni. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in cinquecento euro, oltre oneri di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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