Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nella selezione per soli titoli (TAR Sicilia n. 2991 del 06.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La riserva di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di pubblici concorsi, ai sensi dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001, comprende tutte le procedure selettive caratterizzate da comparatività, con attribuzione di punteggi e formazione di una graduatoria finale di merito, anche quando si tratti di selezione per soli titoli e a prescindere dalla tipologia del rapporto lavorativo instaurando. È pertanto ammissibile il ricorso avverso gli atti di una procedura per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, ove la valutazione dei titoli avvenga sulla base di un apprezzamento discrezionale dell’amministrazione. Nel corso del giudizio, il conseguimento di una stabilizzazione in ruolo rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a., non potendosi dichiarare la cessazione della materia del contendere in difetto di integrale soddisfazione dell’interesse azionato all’annullamento retroattivo.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava a una selezione pubblica per soli titoli indetta da una azienda sanitaria provinciale per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico. Collocatosi al quattordicesimo posto con un punteggio di 0,66, chiedeva all’amministrazione il ricalcolo in applicazione dei criteri del d.P.R. n. 483/1997 e del d.m. del 31.01.1998. La richiesta veniva respinta sul rilievo del mancato inserimento dei titoli nelle apposite sezioni della procedura telematica.
Con ricorso notificato nel febbraio 2021 il candidato impugnava la deliberazione di approvazione della graduatoria e il successivo conferimento di due incarichi, deducendo la violazione dell’avviso pubblico e del d.P.R. n. 483/1997, nonché l’irragionevolezza dell’azione amministrativa per il limite posto dal format informatico alla indicazione dei titoli. I controinteressati eccepivano il difetto di giurisdizione e la carenza di interesse; il Tribunale respingeva la domanda cautelare e disponeva l’integrazione del contraddittorio. Nel corso del giudizio il ricorrente riferiva di aver ottenuto incarichi a tempo determinato fino al luglio 2023 e di essere stato stabilizzato in ruolo dall’agosto 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la respinge. Richiamata la giurisprudenza amministrativa e le Sezioni Unite n. 10360/2021, il Tribunale osserva che la nozione di procedura concorsuale va intesa in senso sostanziale: essa ricorre ogni volta che siano pubblicati un bando con requisiti e termini, nominata una commissione, effettuata una valutazione comparativa dei candidati e redatta una graduatoria di merito.
Applicando tali indici alla fattispecie, il Collegio rileva la pubblicazione di un avviso con requisiti generali e specifici e termini perentori, la nomina della commissione, la fase di valutazione dei titoli con punteggio massimo di 20 punti e la formazione della graduatoria finale degli idonei. La procedura, pur non riconducibile in senso stretto al concorso pubblico, risulta nella sostanza congegnata come selezione comparativa, con la conseguente sussistenza della giurisdizione amministrativa.
Nel merito, il Tribunale rileva che nel corso del giudizio si è verificata una situazione di fatto nuova e sostitutiva rispetto a quella esistente alla proposizione del ricorso. L’affidamento di incarichi a tempo determinato e la successiva stabilizzazione come dirigente medico rendono certa e definitiva l’inutilità della sentenza, essendo venuto meno qualsiasi vantaggio, anche solo strumentale, della pronuncia sugli atti impugnati.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a.. Il Collegio esclude la cessazione della materia del contendere, poiché l’operato successivo dell’amministrazione non è integralmente satisfattivo dell’interesse all’annullamento retroattivo degli atti, ma ne determina l’inutilità, richiamando Cons. Stato, sez. V, n. 948/2024 e rilevando l’assenza di domanda risarcitoria. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.