Terzo condono e vincolo paesaggistico: no al silenzio-assenso sul parere (TAR Lombardia n. 1590 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In area assoggettata a vincolo paesaggistico il terzo condono edilizio è ammesso esclusivamente per gli interventi di minore rilevanza di cui ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al D.L. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo. Non sono in alcun modo sanabili le opere che comportino nuove superfici e nuova volumetria, neppure se conformi agli strumenti urbanistici. Il parere del soggetto preposto al vincolo non si forma per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990: la disciplina speciale richiama l’art. 32 della legge n. 47/1985 e qualifica il decorso del termine come silenzio-rifiuto, che deve essere tempestivamente impugnato.

Il Fatto

Il ricorrente e la comproprietaria di un immobile nel Comune di Bosisio Parini avevano realizzato, nel corso del 2002, alcuni interventi in assenza di titolo edilizio: il recupero del sottotetto con sopralzo per ricavare una camera e un bagno, la costruzione di un camino e di un pergolato, l’innalzamento delle falde del tetto per circa trenta centimetri. Per regolarizzare le opere avevano presentato nel 2004 due istanze di condono edilizio.

Dopo plurimi passaggi procedimentali e richieste di parere alla Soprintendenza rimaste senza riscontro, il Comune ha negato definitivamente la sanatoria, ritenendo le opere estranee alle tipologie condonabili in presenza del vincolo paesaggistico apposto con D.M. 28.04.1971. Alla reiezione ha fatto seguito l’ordinanza di demolizione e di riduzione in pristino. I proprietari hanno impugnato il diniego e l’ordinanza, chiedendo altresì l’accertamento della sussistenza dei presupposti del condono.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 32, comma 26, del D.L. n. 269/2003, che consente la sanatoria delle tipologie dell’Allegato 1: i numeri da 1 a 3 sull’intero territorio nazionale, i numeri 4, 5 e 6 negli immobili soggetti al vincolo di cui all’art. 32 della legge n. 47/1985. Il successivo comma 27, lett. d), esclude comunque la sanatoria per le opere realizzate su immobili vincolati prima della loro esecuzione, quando siano in assenza o difformità di titolo e non conformi alle prescrizioni urbanistiche.

Poiché il vincolo paesaggistico risulta anteriore agli abusi, il Collegio applica l’orientamento consolidato secondo cui sono suscettibili di sanatoria solo gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, con previo parere favorevole dell’autorità del vincolo, mentre restano esclusi gli abusi che abbiano comportato nuove superfici e nuova volumetria, anche quando l’area sia soggetta a inedificabilità relativa e le opere siano conformi agli strumenti urbanistici.

Quanto alla domanda relativa al sopralzo, la realizzazione di un nuovo vano abitativo e di un bagno integra nuova costruzione e non attività di manutenzione, restauro o risanamento, il che esclude in radice la condonabilità. Per le opere oggetto della seconda istanza il Tribunale rileva il difetto di prova: le allegazioni dei ricorrenti restano tautologiche, prive di riscontro documentale e fotografico idoneo a dimostrare la consistenza dei manufatti. Il solo sopralzo delle falde, comportando aumento di volumetria e superficie di ingombro, non è riconducibile alle categorie minori. Le opere vanno inoltre valutate in termini unitari, in ragione dell’unicità funzionale rispetto al medesimo edificio, dovendosi escludere il frazionamento dell’abuso e la sanatoria parziale.

Il Tribunale affronta infine la questione del parere soprintendentizio. I ricorrenti assumevano la formazione dello stesso per silenzio-assenso orizzontale ai sensi dell’art. 17-bis della legge n. 241/1990. Il Collegio esclude l’applicazione dell’istituto: il richiamo all’art. 32 della legge n. 47/1985 opera come disciplina speciale e più rigorosa, che prevede un termine di centottanta giorni e qualifica l’inerzia come silenzio-rifiuto, impugnabile davanti al giudice amministrativo. Nel caso concreto la Soprintendenza, richiesta due volte, non ha fornito riscontro; tale inerzia avrebbe dovuto essere impugnata tempestivamente ed è ormai definitiva. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese nei confronti della Soprintendenza e nessuna pronuncia verso il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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