Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente (TAR Calabria n. 1595 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in forza del quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere più interesse alla decisione del ricorso. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa, dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un villaggio turistico, aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato l’inefficacia della segnalazione certificata di agibilità, disponendo il divieto di prosecuzione dell’attività alberghiera. Con atto del 25 maggio 2026, la società ricorrente ha tuttavia chiesto che fosse dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con compensazione delle spese di lite.
La controinteressata e il Comune hanno preso atto della dichiarazione, opponendosi però alla compensazione delle spese richiesta dalla ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può esaminare il merito né esercitare poteri sostitutivi nella valutazione dell’interesse ad agire. La pronuncia deve conformarsi alla dichiarazione resa, con la conseguente presa d’atto dell’improcedibilità.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., valorizzando la circostanza che la dichiarazione era intervenuta prima della trattenuta in decisione della causa all’udienza pubblica del 1° luglio 2026.
Quanto alle spese, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, in ragione della complessa evoluzione delle vicende amministrative ed edilizie riguardanti il compendio turistico, già esaminate in precedenti pronunce dello stesso giudice.
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Nota della Redazione
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