Prelievo forzoso sul gioco e peculato del gestore: somme di natura pubblicistica (Cass. pen. Sez. VI n. 36931 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti che si appropri dei proventi del gioco, compresa la quota corrispondente al c.d. prelievo forzoso introdotto dalla legislazione di stabilità per il 2015. Le somme immesse nel circuito del gioco lecito conservano natura pubblicistica sin dal momento della riscossione, perché introitate nell’ambito di un’attività esercitata in regime di monopolio statale e sottoposta a penetrante controllo pubblico. Il gestore partecipa all’esercizio del servizio pubblico svolto dal concessionario, detiene il denaro nomine alieno per ragioni inerenti al servizio e assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell’art. 358 cod. pen. L’incertezza sul quantum del credito non impedisce di affermare la sussistenza del reato, essendo sufficiente l’accertamento dell’omesso riversamento di somme certamente dovute e trattenute.
Il Fatto
La Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Oristano per i fatti di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. La contestazione riguardava la mancata consegna alla concessionaria, da parte del legale rappresentante di una società esercente, dell’importo costituente il c.d. prelievo forzoso previsto dalla legge di stabilità per il 2015.
Il condannato ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: contraddittorietà della motivazione sull’accertamento delle somme; insussistenza del peculato per difetto di altruità e del requisito pubblicistico; errore scusabile e difetto di dolo ex art. 47 cod. pen.; omesso esame della richiesta di disapplicazione del decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; violazione dell’art. 2 cod. pen. per efficacia retroattiva della legge n. 208 del 2015; prescrizione, in via subordinata.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione rigetta il ricorso e tiene fermo l’orientamento inaugurato da Sez. U n. 6087 del 2021, Rubbo, ribadito da Sez. VI n. 46012 del 2023, Pozzi, da Sez. VI n. 26714 del 2025, Poerio e da Sez. VI n. 14736 del 2026, Triolo. Tutte le somme immesse nel circuito del gioco lecito conservano natura pubblicistica sin dalla riscossione, e il mancato versamento della quota del prelievo non è riducibile a vicenda negoziale tra operatori privati.
Sul primo motivo la Corte distingue il piano della prova della condotta appropriativa da quello della precisa quantificazione del credito. La Corte territoriale non ha escluso l’obbligo di riversamento né la ritenzione delle somme, ma ha solo escluso che l’ammontare potesse desumersi automaticamente dai rendiconti della parte civile. L’incertezza sul quantum non inficia l’accertamento del reato, essendo sufficiente l’omesso riversamento di somme certamente dovute.
Quanto alla qualifica soggettiva, il gestore partecipa all’esercizio del servizio pubblico del concessionario e concorre alle attività di gestione, contabilizzazione e movimentazione degli incassi. Anche senza la veste formale di agente contabile, detiene il denaro nomine alieno e assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio. L’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 13441 del 2026, invocata dalla difesa, è giudicata non pertinente perché affronta il diverso tema del rapporto contrattuale e della distribuzione del rischio economico.
La Corte esclude poi l’errore sull’elemento soggettivo. La Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 settembre 2022, nelle cause riunite C-475/20-C-482/20, non ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina nazionale, ma ha rimesso al giudice nazionale ulteriori verifiche sul legittimo affidamento. La pendenza di controversie amministrative e civili, così come la comunicazione di recesso dal rapporto gestorio con richiesta di distacco delle apparecchiature, non incide sulla natura delle somme né sull’obbligo di riversamento.
Il motivo sulla disapplicazione del decreto direttoriale è respinto perché la sentenza unionale non ha prodotto effetti direttamente incidenti sulla configurabilità del reato. Infine, la Corte esclude la violazione dell’art. 2 cod. pen.: la responsabilità si fonda su principi che prescindono dalle modifiche normative richiamate e fotografano la natura degli introiti ab origine, senza attribuire efficacia retroattiva alla legge n. 208 del 2015. Il motivo sulla prescrizione resta assorbito per effetto del rigetto della riqualificazione nella diversa fattispecie di appropriazione indebita.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2 c.p. – Successione di leggi penali
- Art. 47 c.p. – Errore di fatto
- Art. 81 c.p. – Concorso formale. Reato continuato
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 358 c.p. – Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio