Premeditazione provata dal contesto di faida e annullamento parziale sulla continuazione (Cass. pen. Sez. VI n. 30375 del 08.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La premeditazione può essere affermata anche sulla base della prova logica, desunta dagli indizi ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione di ruoli e dalla natura del movente, senza che sia necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso. La causale del delitto, pur non costituendo elemento di prova autosufficiente, può fungere da riscontro individualizzante alla chiamata in correità, a condizione che sia precisamente connotata nei suoi elementi circostanziali e oggetto di rigorosa argomentazione. Nel determinare la pena complessiva, il giudice deve calcolare e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite posto in continuazione, con impegno argomentativo correlato all’entità dell’aumento.

Il Fatto

Due imputati impugnano la sentenza emessa in sede di rinvio dalla Corte d’assise di appello, che aveva confermato la condanna all’ergastolo per un omicidio aggravato dalla premeditazione e per reati connessi di porto d’arma ed estorsione, nonché la condanna a trenta anni di reclusione per un secondo omicidio.

La sentenza rescindente aveva annullato con rinvio limitatamente al riconoscimento della premeditazione, ritenuta fondata esclusivamente su dichiarazioni di collaboratori di giustizia prive di riscontri specificamente riferibili all’aggravante. Il giudice del rinvio, rivalutato il compendio probatorio, aveva confermato la sussistenza dell’aggravante. I ricorsi denunciano la mancata ottemperanza al dictum rescindente e, per uno dei ricorrenti, il difetto di motivazione sulla quantificazione degli aumenti per reati satellite in continuazione.

La Motivazione della Corte

La Corte rigetta i motivi sull’aggravante. Il giudice del rinvio si è attenuto al compito indicato, individuando i riscontri non solo in altre fonti dichiarative, ma soprattutto nel contesto criminale in cui i delitti sono maturati e nelle modalità di esecuzione. Gli omicidi sono stati collocati nella contrapposizione tra gruppi rivali, confermata da più collaboratori e dall’alternanza obiettiva dei delitti consumati ai danni degli appartenenti ai due schieramenti.

Tale assetto costituisce un dato probatorio certo, non fondato su mere congetture, altamente dimostrativo della premeditazione. La Corte ribadisce che la causale del delitto, pur non autosufficiente, può valere da riscontro individualizzante alla chiamata in correità quando sia precisamente connotata e rigorosamente argomentata, richiamando Sez. I n. 31205 del 23.10.2020.

Quanto alle modalità esecutive, la Corte sottolinea come la decisione sia maturata in contesto associativo e sia stata preceduta da attività preparatoria, escludendo una scelta estemporanea. La premeditazione, si osserva, può essere dimostrata con la prova logica, richiamando Sez. V n. 3542 del 17.12.2018. I fatti non sono riconducibili alla mera preordinazione, che postula un minimo intervallo temporale funzionale all’apprestamento dei mezzi, secondo Sez. I n. 37825 del 29.4.2022.

È invece fondato il motivo sulla determinazione della pena per i reati satellite posti in continuazione. La Corte di appello ha omesso di indicare il criterio e gli elementi valorizzati per quantificare gli aumenti, con motivazione meno che apparente. Le Sezioni Unite n. 47127 del 24.6.2021 impongono di calcolare e motivare distintamente l’aumento per ciascun reato satellite, con impegno correlato all’entità dello stesso.

Il vizio è tanto più grave perché l’aumento complessivo, superando i cinque anni, ha determinato l’applicazione dell’ergastolo con isolamento diurno ai sensi dell’art. 72 cod. pen., escludendo la sostituzione con trenta anni di reclusione ex art. 442, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza è quindi annullata con rinvio, nei confronti di un solo ricorrente, limitatamente alla quantificazione della pena per la continuazione, con rigetto dei restanti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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