Convalida dell’arresto facoltativo, al giudice spetta un controllo di ragionevolezza (Cass. pen. Sez. VI n. 41497 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida non è chiamato ad accertare la responsabilità penale né a sostituire la propria valutazione a quella della polizia giudiziaria. Egli deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha eseguito l’arresto, per verificare se, sulla base degli elementi allora conosciuti, la scelta di procedere trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto. Il controllo resta circoscritto alla discrezionalità dell’operato della polizia giudiziaria e non si estende alla verifica dei presupposti della responsabilità. La mancata convalida fondata su una diversa lettura dei fatti integra travisamento e giustifica l’annullamento. L’annullamento è disposto senza rinvio quando la fase è ormai esaurita e il giudizio rescissorio avrebbe valenza meramente formale.
Il Fatto
Il Tribunale di Verona non ha convalidato l’arresto eseguito in flagranza nei confronti di un soggetto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all’art. 337 cod. pen. Il giudice ha ritenuto illegittimo l’arresto perché la condotta dell’arrestato non aveva impedito né ostacolato il compimento di alcun atto d’ufficio, essendosi il predetto limitato a offendere gli operanti con epiteti volgari, senza violenze o minacce.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sul rilievo che il giudice avrebbe travisato i fatti, essendo l’arresto legittimamente eseguito. Nella sua requisitoria scritta il Procuratore generale ha aderito alle ragioni del ricorso, chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ribadito che l’interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l’ordinanza di mancata convalida sussiste sotto plurimi aspetti. Tra questi, l’esigenza di evitare che, in sede di fungibilità della detenzione ex art. 657 cod. proc. pen., l’indagato possa maturare un titolo per una detrazione di pena derivante da una privazione della libertà senza titolo; l’interesse a rimuovere le condizioni per una potenziale domanda di riparazione per ingiusta detenzione; e l’interesse a vedere riconosciuta la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, che il pubblico ministero ha condiviso non disponendo l’immediata liberazione.
Nel merito, la Corte ha ritenuto palese il travisamento compiuto dal giudice, che ha qualificato come ingiustificato l’arresto senza considerare che gli agenti erano intervenuti per sedare le intemperanze dell’arrestato il quale, per opporsi, aveva dapprima afferrato una tazzina per colpirli e poi strattonato uno di essi.
Trattandosi di ipotesi di arresto facoltativo, inoltre, l’atteggiamento minaccioso assunto anche nei confronti dei datori di lavoro rendeva giustificata la valutazione in punto di gravità, considerata anche l’estrema agitazione e insofferenza manifestata al momento dell’intervento dei Carabinieri.
La Corte ha quindi enunciato il principio cardine: anche in tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l’arresto, per verificare se la valutazione rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria, senza estendere il controllo alla verifica dei presupposti della responsabilità né sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. Sul punto richiama Sez. 5 n. 1814 del 26.10.2015, dep. 2016, Koraj; Sez. 5 n. 10916 del 12.01.2012, Hraich; Sez. 1 n. 15296 del 04.04.2006, Oprea.
In adesione all’orientamento prevalente (Sez. 2 n. 21389 del 11.03.2015, Morelli), la Corte ha disposto l’annullamento senza rinvio, essendo superfluo un giudizio di rinvio rispetto a una fase ormai esaurita, nella quale il giudice di merito dovrebbe solo statuire formalmente la correttezza dell’operato della polizia giudiziaria. Ha pertanto annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata, dichiarando legittimo l’arresto.
Nota della Redazione
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