Inammissibile il ricorso: la mancata comparizione del querelante-imputato non vale remissione tacita (Cass. pen. Sez. VII n. 29275 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata comparizione in udienza del querelante che rivesta anche la qualità di coimputato non integra la remissione tacita di querela. La speciale disciplina dettata dall’art. 152, comma 3, cod. pen. per il querelante-testimone non è estensibile al querelante-imputato. Questi, in quanto coimputato, può astenersi dal rendere dichiarazioni in dibattimento e versa in una condizione del tutto diversa da quella del testimone, che ha l’obbligo di presentarsi e di sottoporsi all’esame. La sua assenza non è perciò univocamente interpretabile come disinteresse all’esito del processo, potendo rispondere a una precisa strategia processuale di difesa rispetto a reati commessi in danno reciproco.
Il Fatto
Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria che lo aveva assolto dal reato di cui all’art. 615-bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Con un unico motivo lamenta che i giudici di merito non abbiano dichiarato la non doversi procedere per remissione tacita della querela.
La persona offesa, citata come teste per l’udienza del 16.6.2023 con l’avvertimento che la mancata comparizione sarebbe stata intesa quale remissione tacita ai sensi dell’art. 152 cod. pen., come modificato dal d. lgs. n. 150 del 2022, non si era presentata. La Corte di appello aveva respinto il motivo rilevando che l’assenza non era ingiustificata, essendo state acquisite le dichiarazioni della persona offesa. Il ricorrente replica che nella specie era stato acquisito non il verbale di sommarie informazioni testimoniali, ma il verbale di interrogatorio ex art. 513, comma 1, cod. proc. pen., per di più non utilizzabile nei suoi confronti.
La Motivazione della Corte
La Settima Sezione dichiara il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il percorso argomentativo della Corte non si concentra sulla verifica delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni, ma su un profilo logicamente preliminare: la posizione soggettiva della persona offesa rispetto alla figura del teste.
La Corte ritiene di poter prescindere dall’accertare se la mancata partecipazione in udienza fosse stata determinata dalla pregressa acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali. Ciò che assume rilievo decisivo è la non assimilabilità della posizione del querelante a quella di un comune testimone. Dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso emerge che la persona offesa era contestualmente anche imputato nello stesso procedimento per reati commessi in danno reciproco con il ricorrente.
In quanto coimputato, questi avrebbe potuto astenersi dal rendere qualsiasi dichiarazione in dibattimento. Tale facoltà lo poneva in una condizione completamente diversa da quella del testimone, il quale ha l’obbligo di presentarsi in udienza e di sottoporsi all’esame, rispondendo alle domande rivoltegli. Il fondamento della diversa disciplina risiede proprio nella differente natura dei due obblighi.
Da qui la conclusione della Corte: non è possibile estendere al querelante-imputato la speciale disciplina dettata dall’art. 152, comma 3, cod. pen. per il querelante-testimone. La mancata partecipazione al processo del querelante-imputato non è univocamente interpretabile come disinteresse all’esito dello stesso, presupposto della remissione tacita. L’assenza può invece trovare la sua ragione in una precisa strategia processuale, come quella di non rendere dichiarazioni che potrebbero coinvolgere la propria responsabilità in ordine ai reati posti in essere in danno reciproco nel medesimo contesto.
Segue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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