Rifiuto dell’alcoltest e doppia conforme: travisamento non deducibile in Cassazione (Cass. pen. Sez. IV n. 37110 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel caso di cosiddetta doppia conforme, il vizio del travisamento della prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, è deducibile con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo se il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato introdotto come oggetto di valutazione per la prima volta nella motivazione del provvedimento di secondo grado. La contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, prevista dall’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, è integrata a prescindere dall’effettivo stato di ebbrezza del conducente. La mancata assunzione di una prova decisiva è deducibile solo per i mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi dell’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., non per il mezzo sollecitato attraverso l’invito al giudice ad avvalersi dei poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen.

Il Fatto

Il Tribunale di Treviso, con sentenza del 05.07.2024, aveva affermato la penale responsabilità dell’imputato per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico. La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 20.11.2025, ha riformato la decisione, disponendo il proscioglimento per la particolare tenuità del fatto.

Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: due concernenti la ritenuta sussistenza del rifiuto, sotto il profilo del travisamento della prova e della violazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992; il terzo relativo alla denegata escussione di un teste, dedotta come mancata assunzione di una prova decisiva e violazione dell’art. 603 cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, incentrato sul preteso travisamento delle risultanze del controllo operato dalla Polizia di Stato. Il Collegio rileva che, a fronte di decisioni conformi nel primo e nel secondo grado quanto all’affermazione della responsabilità, il ricorrente non ha documentato che la prova asseritamente travisata abbia formato oggetto di valutazione per la prima volta nella decisione della Corte territoriale.

Sul punto richiama il consolidato insegnamento espresso da Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, secondo cui, in caso di doppia conforme, il vizio è deducibile solo se il ricorrente rappresenti con specifica deduzione che il dato probatorio è stato introdotto per la prima volta in appello. La rilevata insussistenza del vizio motivazionale esclude, sul piano logico, anche la correlata violazione dell’art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, ritenendosi rituale l’applicazione della norma incriminatrice.

Anche il secondo motivo è dichiarato destituito di fondamento. L’ulteriore travisamento è ritenuto non deducibile e comunque di fatto insussistente, essendosi dato atto nella decisione impugnata della spontanea presentazione dell’imputato presso un vicino nosocomio. La Corte sottolinea che gli operatori avevano constatato nervosismo, tremore alle mani e arrossamento del viso, indicatori sintomatici della pregressa assunzione di alcolici, così giustificando gli accertamenti qualitativi non invasivi ex art. 186, comma 3, d.lgs. n. 285 del 1992 e il successivo test alcolemico ex art. 186, comma 4, d.lgs. citato.

Quanto all’esito favorevole degli accertamenti eseguiti presso il nosocomio, il Collegio ribadisce che la norma incriminatrice sanziona il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti previsti dai commi 3, 4 e 5, indipendentemente dall’effettivo stato di ebbrezza del conducente.

Il terzo motivo è dichiarato manifestamente infondato. Il teste era stato originariamente richiesto dal pubblico ministero, che vi aveva rinunziato, e la difesa ne aveva sollecitato l’escussione mediante l’invito al giudice ad esercitare i poteri officiosi ex art. 507 cod. proc. pen. Richiamando Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni e Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, dep. 2024, Poggioli, la Corte esclude la configurabilità del vizio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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