Peculato del gestore di slot: proventi pubblici sin dalla riscossione (Cass. pen. Sez. VI n. 22756 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell’esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all’art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico, non versandoli al concessionario competente. Il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione, in ragione del vincolo immanente e originario di destinazione pubblica. Il concessionario riveste la qualifica formale di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l’esercente, essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario. Non rileva la distinzione tra quote tributarie e profitto proprio: anche il mancato trasferimento delle somme costituenti la cosiddetta quota di stabilità integra il reato di cui all’art. 314 cod. pen.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli a carico dell’amministratore di una società, gestore per conto di una concessionaria statale della raccolta dei proventi dell’attività di gioco delle slot-machines. L’imputazione riguardava il delitto di peculato, per essersi appropriato delle somme che avrebbe dovuto versare alla concessionaria a titolo di prelievo erariale unico, del canone dovuto all’amministrazione dei monopoli, del contributo erariale previsto dalla legge di stabilità del 2015 e della quota dovuta alla concessionaria per un determinato periodo.
Il ricorrente ha censurato la sentenza ritenendo insussistenti gli elementi costitutivi del peculato e la propria qualifica soggettiva, sul presupposto che la puntata appartenga alla società proprietaria della macchina da gioco e costituisca ricavo di un’attività commerciale, con la conseguenza che il mancato versamento della quota dovuta sarebbe semplice inadempimento di un’obbligazione tributaria o contrattuale.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, rilevando che esso non si confronta in alcun modo con l’interpretazione univocamente offerta sul tema dalle Sezioni Unite n. 6087 del 2020 e, da ultimo, da Sez. VI n. 3923 del 2025. La sentenza impugnata ne aveva richiamato testualmente le motivazioni, sicché il motivo difensivo risultava costruito su un terreno già definito dal massimo consesso.
Il principio richiamato è che il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. Il concessionario assume la qualifica formale di agente contabile ed è incaricato di pubblico servizio; a tale funzione partecipano il gestore e l’esercente, ai quali sono delegate parte delle attività proprie del concessionario. Da qui la riconducibilità della condotta alla qualifica soggettiva richiesta dalla fattispecie.
La sentenza impugnata ha inoltre affermato il principio, anch’esso obliterato dal ricorso, che esclude la distinzione tra quote tributarie e profitto proprio. Non solo il mancato trasferimento del PREU, ma anche quello delle somme costituenti la cosiddetta “quota di stabilità” integrano il reato di cui all’art. 314 cod. pen., in ragione del vincolo immanente e originario di destinazione pubblica del denaro immesso nel gioco, come già affermato da Sez. VI n. 46012 del 2023 e Sez. II n. 46068 del 2021.
Meramente assertivo è stato giudicato anche il motivo sull’assenza di dolo, alla luce degli argomenti contenuti nella sentenza impugnata in ordine al protratto inadempimento dell’imputato. Ne è seguita la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 314 c.p. – Peculato
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso