La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 2950 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La statuizione sulle spese processuali non ha portata assoluta e inderogabile: il giudice può derogare al criterio della soccombenza in presenza di giusti motivi, purché la relativa motivazione sia logica e non abnorme. La serialità del contenzioso non costituisce, di per sé, una delle eccezionali ipotesi derogatorie previste dal codice del processo amministrativo e dalla giurisprudenza. Essa rileva invece come indice di un minor impegno difensivo e può essere valorizzata dal giudice per ridurre la misura del compenso, secondo i parametri del D.M. n. 55/2014, in ossequio al principio di proporzionalità tra prestazione e compenso. Il sindacato in appello sul capo delle spese è ammesso nei limiti dell’illogicità o dell’errore della motivazione.
Il Fatto
L’appellante aveva ottenuto dal giudice civile il riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali del doppio grado, per un importo complessivo di € 2.262,00, e aveva proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio. Il giudice amministrativo accoglieva l’istanza, ordinava all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni, nominava un commissario ad acta e applicava la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., compensando però integralmente le spese di lite.
La compensazione era motivata con il carattere seriale del contenzioso nel quale si inseriva la vicenda. Contro tale capo l’interessata proponeva appello; il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in resistenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla premessa che la condanna del soccombente alle spese non ha carattere assoluto e può essere derogata per iniziativa del giudice, che dispone di ampi poteri discrezionali nell’individuazione dei giusti motivi di compensazione. Sul punto richiama il precedente Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8. Il limite a tale discrezionalità è rappresentato dalle statuizioni abnormi, tra cui la condanna alle spese della parte vittoriosa.
Il sindacato del giudice di appello è ammesso nei limiti in cui la statuizione sulle spese risulti illogica o errata, valutata alla stregua della motivazione adottata, del principio secondo cui le spese seguono la soccombenza e delle circostanze di fatto emerse nel giudizio. La Corte richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 4948 del 24 novembre 2016.
Applicando tali coordinate, il Collegio rileva l’erroneità della statuizione impugnata. Il TAR aveva fondato la compensazione sulla sola natura seriale del contenzioso. La Corte riconosce che la serialità non è una ragione del tutto neutra, ma precisa che essa non è annoverabile tra le eccezionali previsioni derogatorie del principio della soccombenza. Anzi, la serialità dei giudizi deve indurre la parte prevedibilmente soccombente, ove sprovvista di fondate ragioni, a non attivare attività giurisdizionale inutilmente onerose per le controparti, richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 3238/2025 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 8530 del 2024.
L’appello è pertanto accolto. In riforma del capo impugnato, la Corte liquida le spese del primo grado in € 800,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi antistatario. La misura ridotta si giustifica con la non particolare complessità, l’assenza di istruttoria e l’elevata serialità, valorizzata ai fini della riduzione del compenso secondo i parametri del D.M. n. 55/2014. Le spese d’appello sono liquidate in € 300,00, in applicazione del principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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