Formazione della graduatoria concorsuale e giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. Stato n. 2951 del 14.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia con cui i partecipanti a una procedura concorsuale contestano la legittimità della formazione della graduatoria finale, deducendo la violazione della lex specialis. In tal caso la posizione azionata è di interesse legittimo, perché volta a sollecitare il controllo sul corretto esercizio della discrezionalità amministrativa nella scelta delle modalità di provvista del personale, e non di diritto soggettivo all’assunzione. Restano invece devolute al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, le controversie che non investono la graduatoria ma le pretese all’assunzione fondate sul suo esito, riconducibili alla fase esecutiva dell’atto amministrativo. La circostanza che l’assunzione costituisca il risultato ultimo auspicato non sposta la giurisdizione quando l’oggetto diretto del giudizio riguarda la regola di gara e la sua applicazione.

Il Fatto

I ricorrenti avevano partecipato alla selezione pubblica indetta dall’Agenzia delle Entrate con bando n. 272037 del 24 luglio 2023, per l’assunzione a tempo indeterminato di funzionari nei servizi di pubblicità immobiliare. La procedura prevedeva una ripartizione regionale dei posti e la formazione di graduatorie regionali di merito, con assegnazione dei vincitori alle rispettive Direzioni Regionali.

Superata la prova, gli istanti erano stati inseriti nelle graduatorie regionali senza rientrare tra i vincitori. Con atto del Direttore n. 415102 del 14 novembre 2024, l’Agenzia aveva poi disposto una graduatoria unica nazionale, in cui confluivano tutti gli idonei dopo l’assunzione dei vincitori. Gli interessati impugnavano tale decisione, lamentando la sostanziale decadenza delle graduatorie regionali e la compressione del diritto agli scorrimenti nella Regione prescelta. Il TAR Lazio, Sezione Seconda, con sentenza n. 5289/2025, dichiarava il difetto di giurisdizione, ravvisando una pretesa incidente sul diritto soggettivo all’assunzione. Proponevano appello i soccombenti.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla distinzione tra le controversie devolute al giudice ordinario e quelle riservate al giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001 spettano al G.O. tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle concernenti l’assunzione. La giurisdizione amministrativa resta circoscritta alle vere e proprie procedure concorsuali, caratterizzate dalla valutazione comparativa e dalla compilazione della graduatoria di individuazione dei vincitori.

Il Collegio individua il petitum sostanziale nel dedotto contrasto della graduatoria con la disciplina concorsuale contenuta nella lex specialis. Oggetto del contendere sono atti relativi allo svolgimento della procedura e alla formulazione definitiva della graduatoria conclusiva, rilevante per la futura assunzione. I partecipanti non agiscono per l’immediato riconoscimento del diritto all’assunzione, ma per la corretta formazione della graduatoria secondo le regole predeterminate dall’amministrazione.

La posizione fatta valere è dunque di interesse legittimo, in quanto i ricorrenti sono titolati a sollecitare il controllo giudiziale sul corretto esercizio della discrezionalità spettante all’amministrazione circa le modalità di provvista del personale. Il punto 7.6 del bando prevedeva espressamente la facoltà di formare una graduatoria unica nazionale, ma l’applicazione di tale regola della legge di gara integra una scelta organizzativa che resta nel perimetro della giurisdizione amministrativa.

L’assunzione è il risultato ultimo auspicato, ma non l’oggetto direttamente controverso: il thema decidendum concerne la legittimità della scelta discrezionale di attivare la graduatoria unica così come prevista dal bando. In accoglimento dell’appello, il Collegio afferma la giurisdizione del giudice amministrativo e, in riforma della sentenza impugnata, rimette la causa al TAR del Lazio per la decisione nel merito ai sensi dell’art. 105, comma 2, c.p.a. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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