La serialità del contenzioso non giustifica la compensazione delle spese (Cons. Stato n. 630 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la regolazione delle spese segue, per regola generale, il criterio della soccombenza, sancito dall’art. 26 c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c. richiamato dal precedente. La compensazione delle spese costituisce eccezione e richiede un onere di motivazione rinforzato, idoneo a mantenere il rapporto tra regola e deroga. La serialità del contenzioso non integra una delle eccezionali ipotesi derogatorie e non giustifica la compensazione, potendo essere valorizzata solo ai fini della riduzione del compenso, quale indice di minor impegno difensivo. È abnorme, e come tale illegittima, la statuizione che compensi le spese premiando la persistente inottemperanza della pubblica amministrazione alle statuizioni giudiziali.
Il Fatto
La ricorrente, collaboratore scolastico alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro l’accertamento del diritto al riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato a partire dall’anno scolastico 1999/2000, con inquadramento nella terza fascia stipendiale, condanna al pagamento delle differenze retributive e delle spese del doppio grado.
Non eseguita la sentenza, la lavoratrice ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio, che lo ha accolto compensando tuttavia le spese, “stante il carattere seriale del contenzioso”. L’appellante censura in parte qua la sentenza, lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014 come novellato dal d.m. n. 147/2022 e degli artt. 24 e 111 Cost., poiché le ragioni addotte dal primo giudice attengono solo all’organizzazione interna dell’amministrazione e non possono gravare sulla parte vittoriosa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondate le censure nei limiti esposti e qualifica erronea la statuizione sulle spese, adottata in contrasto, senza giustificato motivo, con il criterio della soccombenza. Il principio è quello per cui, quando la regolazione segue la vittoria in giudizio, non occorre un’ampia motivazione, mentre in caso di compensazione l’onere di motivazione è rinforzato; il giudice gode di ampia discrezionalità, ma incontra il limite di non poter condannare alle spese la parte vittoriosa né di emettere statuizioni abnormi.
La Sezione esclude che la serialità del contenzioso possa fondare la deroga. Nel caso concreto l’abnormità si rinviene nel fatto che la serialità dipende dalla condotta del Ministero di persistente e ingiustificata inottemperanza alle statuizioni giudiziali, che viene così del tutto illogicamente premiata.
La serialità, in disparte la sua imputabilità alla condotta della pubblica amministrazione, è circostanza che il giudice può valorizzare ai fini della riduzione del compenso, quale indice di un minor impegno difensivo, ma non rientra tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza e non è quindi idonea a giustificare la compensazione.
Quanto alla liquidazione in questa sede, la Sezione richiama integralmente, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., le motivazioni di numerosissime decisioni rese in fattispecie identiche relative al servizio pre-ruolo, tra cui le sentenze n. 3897 del 7 maggio 2025, n. 4426 del 22 maggio 2025, nn. 7621 e 7622 del 30 settembre 2025 e n. 9054 del 19 novembre 2025. Tali precedenti hanno stimato conforme a legge la liquidazione forfettaria delle spese del giudizio di ottemperanza in primo grado nella misura di € 800,00.
In parziale riforma della sentenza appellata, il Collegio liquida le spese di primo grado in € 800,00 e quelle del grado di appello in € 300,00, oltre a spese generali e accessori di legge e alla refusione del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L’accoglimento dell’appello è quindi limitato a tale capo.
Nota della Redazione
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