Guardie zoofile: vigilanza limitata agli animali da affezione (TAR Toscana n. 2036 del 22.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004 affida “anche” alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute la vigilanza sul rispetto della legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, ma con riguardo agli animali di affezione. L’avverbio “anche” estende a tale tipologia di guardie il suddetto compito e non attribuisce invece alle stesse la competenza sugli animali da affezione in aggiunta ad altro. Ne consegue che il decreto prefettizio di nomina, nella parte in cui circoscrive i poteri alla sola vigilanza in ambito protezionistico degli animali da affezione, è legittimo. Parimenti non si estende alle guardie zoofile la vigilanza venatoria rivendicata sul presupposto dell’art. 27 legge n. 157/1992.
Il Fatto
La LAC e la guardia nominata impugnano il decreto del Prefetto di Grosseto del 29.11.2022 di nomina a guardia particolare giurata. La censura investe la parte in cui il provvedimento limita i poteri della guardia alla sola vigilanza prevista dalla legge n. 189/2004 in ambito protezionistico degli animali da affezione, escludendo la vigilanza su tutti gli illeciti relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, oltre alla vigilanza venatoria. Impugnata anche la circolare del Ministero dell’Interno del 3.8.2022, richiamata negli atti istruttori.
Il ricorso articola due motivi: la violazione dell’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004, che non conterrebbe la limitazione ai soli animali da affezione, e la violazione dell’art. 27 legge n. 157/1992, che estenderebbe alle guardie zoofile i poteri di vigilanza venatoria senza limitazioni. L’amministrazione resiste e richiama la revoca di un precedente decreto a seguito di verifiche del Corpo della Polizia Provinciale sulla legittimazione dei volontari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, perché afferiscono alla medesima questione: la legittimità della previsione con cui la Prefettura ha limitato le funzioni della guardia zoofila alla sola vigilanza sugli animali da affezione. Le censure sono infondate.
Il Tribunale richiama i precedenti costituiti dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 5202 del 2022 e dal decreto del Presidente della Repubblica di decisione di ricorso straordinario, adottato sul parere del Consiglio di Stato del 20 gennaio 2021, affare n. 01371/20.
Decisivo è il richiamo all’art. 6, comma 2, legge n. 189/2004, che affida “anche” alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute la vigilanza sul rispetto della legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali, ma con riguardo agli animali di affezione.
Il Collegio si sofferma sulla funzione dell’avverbio “anche”: esso vale a estendere a tale tipologia di guardie il compito di vigilanza, non già ad attribuire alle stesse la competenza sugli animali da affezione in aggiunta ad altro. La lettura proposta dai ricorrenti rovescerebbe il senso della disposizione.
Il ricorso è pertanto respinto. Le spese di giudizio sono compensate, stante la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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