Demolizione legittima per serre non stagionali ancorate al suolo oltre il limite (Cons. Stato n. 3164 del 23.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza di demolizione della serra realizzata in eccedenza rispetto alla superficie massima consentita dalla legge regionale sul fondo agricolo. L’attività edilizia libera di cui all’art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 riguarda esclusivamente le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali all’attività agricola. Il manufatto ancorato al suolo in termini di destinazione permanente, e per ciò stesso non mobile né stagionale, resta assoggettato al regime autorizzatorio. L’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata.

Il Fatto

Il Comune ha ingiunto ai proprietari di rimuovere una parte delle serre edificate su terreni agricoli, eccedenti per mq 4.311,00 la superficie massima ammessa dalla legge regionale. Il provvedimento veniva impugnato davanti al TAR Lazio deducendo la nullità della notifica, il difetto di motivazione in ordine al contributo partecipativo e la natura delle serre come opere di edilizia libera. Con motivi aggiunti i ricorrenti censuravano altresì le delibere che avevano modificato il regolamento edilizio civico.

Il TAR rigettava il ricorso e dichiarava tardivi i motivi aggiunti. I proprietari proponevano appello articolando cinque motivi, tutti sostanzialmente ripropositivi delle censure di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’impugnazione rilevando anzitutto che i motivi si risolvono in una mera riproposizione delle doglianze già esaminate in primo grado, senza mai confrontarsi con il dato decisivo: il superamento dei limiti di superficie consentiti in rapporto all’estensione del fondo.

Sul primo motivo, la Corte osserva che l’ordinanza dà correttamente atto dell’eccedenza di mq 4.311,00 rispetto alla superficie assentita, nella sostanza raddoppiando quanto ammesso, con conseguente abusività. Richiamando il proprio orientamento (Cons. Stato sez. IV n. 915 del 2017), i giudici confermano la legittimità dell’ordine di demolizione della serra priva di autorizzazione quando il manufatto presenta le caratteristiche della serra a copertura stabile.

La qualificazione come edilizia libera ex art. 6, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001 presuppone serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura e funzionali all’attività agricola. Nel caso concreto, invece, le serre non sono mobili né stagionali, ma risultano ancorate al suolo in termini di destinazione permanente. Assume rilievo preminente sia l’ampio superamento del limite assentito, sia il carattere non stagionale né mobile dei manufatti.

Quanto ai motivi aggiunti, la Corte ne conferma la tardività: le delibere regolamentari erano state ritualmente pubblicate sull’albo pretorio e non può invocarsi, a distanza di circa nove anni dai fatti, la loro ignoranza per ampliare l’oggetto del giudizio. I motivi aggiunti, notificati nel 2023, risultano tardivi rispetto all’impugnazione dell’ordine di demolizione del 2014.

Sulla notifica, è corretta la sentenza laddove evidenzia il palese raggiungimento dello scopo dell’atto, debitamente conosciuto e tempestivamente impugnato. Infine, la Corte ribadisce che l’ingiunzione di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede motivazione sulle ragioni di pubblico interesse, neanche quando intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso o il titolare attuale non ne sia responsabile: l’amministrazione non è onerata di valutare preventivamente la sanabilità dell’opera.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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