Servitù di presa d’acqua: nessuna comunione e modifiche solo all’unanimità (Cass. civ. Sez. 2 n. 22488 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di plurime servitù di presa d’acqua non può ravvisarsi una comunione del diritto di servitù, per sua natura indivisibile in quanto inerente a tutto il fondo sia dal lato attivo che passivo. La coesistenza di più servitù determina una compresenza di diritti di godimento diversi e non omogenei, con solo occasionale coincidenza di facoltà, sicché non trovano applicazione gli artt. 1100 e ss. c.c. Il criterio di ripartizione delle spese per l’utilizzo di un impianto di pompaggio, stabilito in una convenzione tra i titolari dei fondi, non è modificabile a maggioranza ma solo con il consenso di tutti i sottoscrittori. L’inadempimento agli obblighi convenzionali non legittima la decadenza dall’uso delle opere di derivazione o raccolta dell’acqua, né l’applicazione dell’art. 1460 c.c., mancando un nesso di corrispettività tra il pagamento dei costi e la concessione della servitù.
Il Fatto
La controversia traeva origine da due giudizi paralleli riguardanti un impianto di pompaggio dell’acqua, sito nella proprietà di uno dei contendenti e al servizio di più fondi, i cui proprietari erano titolari di servitù di presa d’acqua costituite per titolo negoziale. Nel primo giudizio, il controricorrente impugnava una delibera con cui i comproprietari dell’impianto avevano disciplinato l’uso della cosa comune, lamentando la mancata convocazione di tutti gli aventi diritto e la modifica del criterio di ripartizione delle spese dell’energia elettrica. Nel secondo giudizio, i ricorrenti agivano per far accertare l’inadempimento del controricorrente agli obblighi di pagamento delle quote e la sua decadenza dall’uso del deposito d’acqua, chiedendone la condanna al pagamento di una somma.
La Corte d’appello di Firenze, con due distinte sentenze, accoglieva le tesi del controricorrente: annullava la delibera per mancata convocazione e rigettava le domande di decadenza e condanna, escludendo che l’inadempimento potesse determinare la perdita del diritto reale. Avverso tali decisioni proponevano ricorso per cassazione i soccombenti.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, riuniti i ricorsi per connessione, ha esaminato congiuntamente i primi motivi, con cui si deduceva la violazione dell’art. 303 c.p.c. per la mancata notifica del decreto di fissazione udienza nell’atto di riassunzione. I motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di interesse, poiché le norme sull’interruzione del processo tutelano solo la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo. Nel caso di specie, la riassunzione era avvenuta nei confronti degli eredi di una parte diversa dagli stessi ricorrenti, che non potevano quindi dedurre la nullità.
Con riferimento al merito, la Corte ha escluso che l’inadempimento agli obblighi di contribuzione potesse legittimare la decadenza dall’uso dell’impianto. La convenzione stipulata tra i danti causa configurava una deroga convenzionale all’art. 1091 c.c., e l’obbligo di ripartire i costi aveva natura di obbligazione propter rem. Pur ammettendo in astratto l’opponibilità dell’exceptio inadimplenti non est adimplendum, la Corte ha precisato che essa può condurre solo alla temporanea sospensione delle prestazioni, mai alla risoluzione del contratto o alla definitiva esclusione dal godimento del bene comune.
Quanto al criterio di ripartizione delle spese, la Corte ha affermato che la clausola della convenzione, che prevedeva la suddivisione in base al consumo effettivo, non poteva essere modificata dalla delibera assembleare assunta a maggioranza. Trattandosi di un accordo negoziale che disciplinava i reciproci obblighi dei titolari delle servitù, ogni modifica richiedeva il consenso unanime dei sottoscrittori.
La Corte ha infine corretto la motivazione della sentenza impugnata, che aveva erroneamente configurato una comunione del diritto di servitù ex art. 1100 c.c. Il diritto di servitù, per sua natura indivisibile, non può formare oggetto di comunione, nemmeno impropria. La coesistenza di più servitù sul medesimo fondo determina la compresenza di diritti differenti e non omogenei, cui non è applicabile la disciplina della comunione. Tale errore non ha tuttavia comportato l’annullamento, essendo il dispositivo di annullamento della delibera sorretto dalla corretta ragione della mancanza del potere di modifica dei criteri di spesa senza l’unanimità. I ricorsi sono stati pertanto rigettati.
Nota della Redazione
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