Clausola servizi analoghi legittima se limita esperienze ai fondi FESR e FSC (Cons. Stato n. 7627 del 30.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante può circoscrivere i servizi analoghi richiesti a titolo di requisito speciale a un ambito settoriale specifico ricompreso nell’oggetto dell’appalto, purché il requisito resti attinente e proporzionato alla prestazione. La clausola del disciplinare che declina i requisiti di partecipazione integra e specifica la descrizione dell’oggetto contenuta nel capitolato, senza porsi in rapporto di antinomia con essa. La dichiarazione con cui il concorrente indica i requisiti posseduti non è mera dichiarazione di scienza, ma dichiarazione negoziale, espressiva della volontà di avvalersi di determinati requisiti e non di altri. Il soccorso istruttorio non consente la riformulazione sostanziale di quella dichiarazione, pena la violazione del principio di autoresponsabilità e della par condicio.
Il Fatto
Una società in house della Regione Puglia, deputata all’amministrazione di finanziamenti comunitari, indice una gara per il supporto tecnico e la consulenza nella gestione di fondi strutturali. L’appalto viene inizialmente aggiudicato a un operatore, ma l’affidamento è poi annullato per difetto dei requisiti tecnico-professionali: manca il fatturato minimo richiesto, maturato in servizi analoghi nei tre anni antecedenti e riferito ai fondi FESR e FSC. L’operatore aveva invece maturato la propria esperienza solo nella gestione del Fondo Sociale Europeo, dedicato alle persone e non alle imprese.
Il TAR Puglia rigetta il ricorso, ritenendo la legge di gara chiara nel circoscrivere l’esperienza ai fondi FESR e FSC e negando rilievo alla dimostrazione postuma di esperienze ulteriori. La società appellante contesta l’interpretazione restrittiva della lex specialis e invoca il favor partecipationis, oltre al mancato esperimento del soccorso istruttorio. La controinteressata, nel frattempo dichiarata aggiudicataria, ripropone i motivi di ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra le clausole di gara. Il paragrafo che descrive l’oggetto dell’appalto richiama genericamente i fondi europei, nazionali e regionali; il paragrafo sui requisiti di partecipazione specifica che l’esperienza deve essere maturata in ambito FESR e FSC. Non vi è antinomia, ma un rapporto da genus a species: la norma speciale di gara integra e specifica il perimetro dell’oggetto e i connessi requisiti esperienziali.
La lettura è confermata dalle prestazioni effettivamente dedotte in contratto. Gli allegati tecnici e le clausole del capitolato descrivono attività rivolte allo sviluppo delle imprese — contratti di programma, competitività delle PMI, certificazione ambientale, internazionalizzazione, aiuti agli investimenti — e non il sostegno alle persone. Coerente con tale assetto è la missione statutaria della committente, diretta esclusivamente allo sviluppo delle imprese.
Quanto alla pretesa identità delle fasi procedurali per tutti i fondi, la Corte distingue gli aspetti procedimentali da quelli funzionali: il know-how maturato nella gestione di un fondo non è fungibile rispetto a quello maturato in un ambito settoriale diverso. Anche a voler ritenere che la gara abbia richiesto servizi identici anziché analoghi, la clausola resta legittima: Cons. Stato, sez. V, n. 7649 del 2023 e n. 1540 del 2021 ammettono che il bando richieda servizi uguali, purché i requisiti siano attinenti e proporzionati, secondo l’art. 83, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. Nel caso concreto sussistono entrambe le condizioni.
Il secondo motivo è rigettato su un piano qualificatorio. La dichiarazione dei requisiti esperienziali non è dichiarazione di scienza, ma dichiarazione negoziale: l’operatore ha inequivocamente scelto di avvalersi dei soli requisiti maturati nel campo FSE. Consentire in corso di gara la spendita di esperienze diverse equivarrebbe a una modifica sostanziale della domanda, non riconducibile né all’integrazione né alla correzione sanante dell’art. 101, comma 1, lettere a) e b), del codice dei contratti. L’errore interpretativo della legge di gara è vizio della volontà che non può essere invocato per superare sé stesso. Richiamate Cons. Stato, sez. V, n. 286 del 2025 e n. 1372 del 2024, il Collegio ribadisce che favor partecipationis e risultato non possono confliggere con la par condicio.
L’appello è quindi rigettato, con conferma del rigetto della domanda risarcitoria per mancata dimostrazione del bene della vita. I motivi incidentali riproposti sono dichiarati improcedibili per assenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione della complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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