Ottemperanza e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Lazio n. 382 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è dovuta anche nelle ipotesi di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto assolve una funzione sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza al comando giudiziario e stimola il debitore all’adempimento. La misura non è manifestamente iniqua quando è fissata in misura pari agli interessi legali. La quantificazione va operata in misura percentuale sulla somma oggetto di condanna, prendendo a riferimento il tasso legale, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo. L’astreinte decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza fino al soddisfacimento del credito o all’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
La società ricorrente agisce in ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del Tribunale civile di Latina, passata in giudicato e notificata in formula esecutiva al Comune in data 17 maggio 2023. Il titolo aveva condannato l’amministrazione al pagamento di euro 19.130,92, oltre interessi come quantificati dal giudice dell’esecuzione, con integrale compensazione delle spese di lite.
Il Comune non si costituisce in giudizio. Alla camera di consiglio del 28 febbraio 2024 la causa passa in decisione. La questione centrale riguarda l’ammissibilità e la quantificazione delle penalità di mora richieste dalla parte ricorrente a fronte dell’inadempimento dell’ente locale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in primo luogo i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza di cui si chiede l’esecuzione è passata in giudicato e sono decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo, con conseguente rispetto del termine dilatorio previsto per le esecuzioni nei confronti delle amministrazioni. Il ricorso è pertanto fondato.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta in persona del Prefetto o suo delegato, per l’ipotesi di infruttuosa scadenza del termine, con spese a carico dell’amministrazione soccombente e compenso da liquidare secondo il d.P.R. n. 115/2002.
Il nucleo motivazionale riguarda la domanda di condanna alle penalità di mora. Il Collegio richiama l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015. La novella ha espressamente sancito il principio, già acquisito in via giurisprudenziale dalla Adunanza Plenaria n. 15 del 2014, secondo cui l’astreinte è dovuta anche per le condanne pecuniarie.
La funzione dell’istituto è sanzionatoria e non risarcitoria: non ripara il pregiudizio da inesecuzione, ma sanziona la disobbedienza alla statuizione giudiziaria. Il Collegio ritiene che la misura non sia manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali, richiamando sul punto la giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio n. 12739 del 2014; TAR Lazio n. 629 del 2015).
La quantificazione avviene quindi in misura percentuale sulla somma oggetto di condanna, con riferimento al tasso legale, in aggiunta agli interessi dovuti in base al titolo esecutivo. L’astreinte decorre dalla notifica dell’ordine di pagamento fino al soddisfacimento del credito o, in alternativa, all’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e accessori.
Nota della Redazione
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