Servizi analoghi e white list del subappaltatore nei requisiti di gara (TAR Campania n. 2892 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il requisito di capacità tecnico-professionale concernente l’esecuzione di servizi analoghi non richiede lo svolgimento di prestazioni identiche a quelle oggetto di gara, ma impone di ricercare elementi di similitudine sostanziale tra le prestazioni da affidare e quelle dichiarate dal concorrente. Il giudizio di analogia va compiuto verificando la corrispondenza effettiva tra le prescrizioni del capitolato speciale dell’appalto da aggiudicare e quelle dei contratti richiamati nella domanda di partecipazione. Il possesso dell’iscrizione alla white list di cui all’art. 1, comma 53, lett. i-ter) e i-quater), legge n. 190/2012, per i servizi affidati in subappalto, deve essere riferito al subappaltatore e non all’aggiudicatario. L’attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti della abnormità.

Il Fatto

Una società cooperativa sociale impugna davanti al TAR Campania la deliberazione con cui l’ASL ha aggiudicato l’affidamento triennale dei servizi presso una Residenza Sanitaria Assistenziale, unitamente alla proposta di aggiudicazione, ai verbali di gara e alla graduatoria. La ricorrente si era collocata in terza posizione. Dopo l’esclusione della prima classificata, l’aggiudicazione era stata disposta in favore della seconda graduata.

La ricorrente contesta anzitutto il possesso del requisito di capacità tecnica, sostenendo che i servizi dichiarati dall’aggiudicataria non rientrerebbero nell’elenco tassativo del capitolato e comunque non sarebbero analoghi a quelli oggetto di gara. Deduce inoltre l’assenza dell’iscrizione alla white list per i servizi di ristorazione affidati in subappalto e censura il punteggio assegnato a tale specifica prestazione. Chiede l’aggiudicazione, in via gradata il risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal combinato disposto dell’art. 6.3 del disciplinare e dell’art. 1 del capitolato speciale. La legge di gara richiede l’esecuzione, nel triennio 2020-2022, di servizi analoghi; il capitolato elenca RSA, SUAP, HOSPICE e SSP. Secondo il Tribunale non è indispensabile aver prestato servizi identici, essendo sufficiente l’analogia. Richiama sul punto Cons. Stato, sez. V, n. 3007 del 02.04.2024, secondo cui occorre ricercare elementi di similitudine tra le prestazioni confrontate.

Passando al merito, il Collegio ritiene fondata l’osservazione della ricorrente secondo cui i servizi svolti presso due delle strutture indicate non coprono l’intero triennio. La verifica si concentra quindi sulla struttura ulteriore, presso cui i servizi erano stati prestati da marzo 2020 a giugno 2023. Il nodo è la continuità assistenziale infermieristica sulle 24 ore richiesta dal capitolato della gara.

Rilevato un apparente contrasto tra il capitolato della struttura e l’offerta tecnica ivi proposta, il Tribunale dispone un approfondimento istruttorio. La nota depositata dall’ASL, recante la conferma dell’esecuzione regolare delle prestazioni e l’assenza di inadempimenti, scioglie il dubbio. Il servizio infermieristico triennale può quindi ritenersi analogo a quello oggetto dell’appalto: il secondo motivo è infondato, il terzo è carente di interesse, sussistendo il requisito rispetto ad almeno una delle strutture dichiarate.

Quanto alla white list, il Collegio condivide l’orientamento secondo cui, per i servizi affidati in subappalto, l’iscrizione deve essere posseduta dal subappaltatore. Richiama il parere ANAC n. 29 del 17.01.2024 e Cons. Stato, sez. II, n. 1273 del 22.02.2022. Ne deduce l’infondatezza della censura e la coerenza dell’aggiudicazione con l’art. 17, comma 5, d.lgs. n. 36/2023, che riferisce la verifica dei requisiti all’offerente.

Infine, il punteggio attribuito per il servizio di ristorazione non è sindacabile nel merito. La valutazione delle offerte attiene alla discrezionalità tecnica della commissione, salvo il limite dell’abnormità, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 6820 del 05.11.2020; le censure si risolvono in un tentativo di sindacato sostitutorio. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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