Concorso universitario e motivazione analitica delle valutazioni della Commissione (TAR Toscana n. 797 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nei concorsi universitari la Commissione non è obbligata a predeterminare griglie meccaniche o pesi numerici analitici, essendo sufficiente l’indicazione di criteri generali che guardino alla globalità del profilo dei candidati. La valutazione discrezionale deve tuttavia essere sorretta da una motivazione analitica, idonea a rendere intellegibili le ragioni della preferenza accordata e del punteggio differenziato attribuito ai candidati. La memoria integrativa con cui la Commissione chiarisca o corregga a posteriori le ragioni dei punteggi non vale a integrare la motivazione del verbale e assume valore confessorio della sua genericità. L’annullamento degli atti della procedura importa la caducazione degli atti successivi, compreso il decreto di nomina in ruolo, e l’obbligo di rinnovare le valutazioni con una nuova Commissione in differente composizione.
Il Fatto
Il ricorrente, professore associato di Statistica presso altro Ateneo, partecipava alla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Siena per un posto di professore di prima fascia nel settore concorsuale 13/D1, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010. All’esito delle valutazioni si classificava in seconda posizione con 76,085 punti, dietro alla controinteressata, prima con 81,425 punti.
Il Rettore approvava gli atti della procedura con decreto del 26 luglio 2024 e individuava la vincitrice. Il ricorrente impugnava il provvedimento e i verbali, deducendo la genericità dei criteri di massima e il difetto di motivazione analitica in ordine sia alla macro-area dei titoli e del curriculum, sia a quella delle pubblicazioni. N medio del giudizio la controinteressata conseguiva la nomina in ruolo e prendeva servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge la prima parte delle censure. La Commissione, nel verbale n. 1, aveva ripartito il punteggio tra le due macro-aree e articolato la prima in tre sotto-aree, prevedendo per le pubblicazioni una formula matematica espressiva dei quattro sottocriteri di congruenza, apporto individuale, originalità e rilevanza. Tale predeterminazione non contrasta con i criteri generali del Senato accademico, che si limitavano a esigenze di massima, né può dirsi troppo generica: la necessità di una valutazione globale dei candidati è incompatibile con gabbie meccanicistiche ancorate a puntuali pesi specifici.
È invece fondata la censura sul difetto di motivazione analitica. La prova più evidente sta nella nota del 23 novembre 2024 con cui la Commissione ha reso chiarimenti sui punteggi, in alcuni casi rettificando integralmente la motivazione, in altri integrandola con precisazioni significative. A tale memoria non può riconoscersi valore di integrazione postuma, per il divieto di integrazione giudiziale della motivazione: essa vale piuttosto come confessione della genericità della valutazione.
Con riferimento alla macro-area dei titoli e del curriculum manca del tutto l’indicazione dei punteggi parziali delle sotto-aree e risulta impossibile individuare gli elementi determinanti del punteggio. Candidati valutati con giudizi parziali di “ottimo”, anche sul grado di internazionalizzazione della ricerca, ricevono poi un divario di 6 punti privo di rispondenza motivazionale. Il solo divario di punteggio tra i candidati (5,4 punti finali, 6 punti nella macro-area) basterebbe a determinare l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni.
Anche la valutazione delle pubblicazioni presenta illegittimità. Il punteggio ridotto attribuito a due lavori del ricorrente, motivato con la collocazione editoriale delle riviste, è stato poi giustificato con un diverso riferimento alla tematica degli articoli: una sostituzione della motivazione a posteriori, inammissibile, che conferma l’illegittimità del verbale. Quanto alle pubblicazioni a più mani, il generico riferimento al demoltiplicatore numerico e la griglia esposta solo a posteriori non integrano criteri idonei a individuare l’apporto individuale, che andava dettagliato per ogni singola pubblicazione.
Il ricorso è dunque accolto, con annullamento degli atti impugnati e caducazione automatica degli atti successivi, compreso il decreto di nomina in ruolo. L’Università deve rinnovare le valutazioni entro quarantacinque giorni, ad opera di una nuova Commissione in differente composizione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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