Rinuncia in udienza e perdita di interesse: ricorso improcedibile (TAR Lombardia n. 550 del 19.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso formulata in udienza dal difensore, ove non sorretta da un interesse concreto e attuale alla decisione, si riqualifica come perdita di interesse alla pronuncia di merito e comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La cessione di azienda relativa a una rivendita di generi di monopolio non è opponibile all’amministrazione quando la revoca della concessione abbia già sottratto il titolo dal patrimonio del cedente, poiché l’azienda deve essere funzionante nei locali già autorizzati. Il contributo unificato resta a carico della parte ricorrente secondo la regola generale dell’art. 84, comma 2, c.p.a., anche in caso di compensazione delle spese.
Il Fatto
La controversia concerne la rivendita ordinaria di generi di monopolio n. 19 di Brescia, con annessa ricevitoria, e il suo trasferimento dalla sede di via Gasparo da Salò a piazza Vittoria. In un precedente giudizio il titolare aveva impugnato il diniego di trasferimento e la revoca della concessione per abbandono del servizio; il TAR aveva accolto la domanda cautelare con ordinanza n. 364 del 9 novembre 2021, concedendo una duplice rimessione in termini per la ripresa dell’attività e per l’integrazione dell’istanza.
La ripresa non intervenne e, in data 19 gennaio 2022, vi fu la cessione di azienda a favore di una società proprietaria di un bar in piazza Vittoria. La nuova titolare ripropose l’istanza di trasferimento, che l’ADM dichiarò improcedibile con provvedimento del 10 febbraio 2022, sul rilievo che il subentro nell’azienda non trasferisce la titolarità della rivendita, bene incorporato nella concessione, e che la cessione deve riguardare un’azienda funzionante. Contro tale atto la società e la sua legale rappresentante hanno proposto ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’antefatto processuale e richiama le considerazioni già espresse in sede cautelare con ordinanza n. 352 del 9 maggio 2022, con la quale la domanda era stata respinta. Il passaggio decisivo è che la domanda di trasferimento non è procedibile finché non sia superato il problema della revoca: la cessione di azienda, per essere opponibile all’amministrazione e costituire presupposto della voltura del titolo, deve riguardare un’azienda funzionante nei locali già autorizzati. La revoca interrompe la continuità della gestione e cancella dal patrimonio del titolare il relativo diritto, che non può transitare con gli altri beni aziendali.
Solo una volta superata la revoca e ripristinato il diritto del dante causa potranno essere esaminate le nuove domande di trasferimento, che costituiscono istanze nuove rispetto a quelle del precedente titolare. In tale seconda fase, di carattere subordinato, assumono rilevanza i titolari delle rivendite insediate in prossimità della localizzazione sperata, da coinvolgere nel procedimento e nel successivo contenzioso sui profili di merito.
All’udienza pubblica del 20 marzo 2024 il difensore dei ricorrenti ha dichiarato la rinuncia al ricorso. Il Collegio riqualifica tale dichiarazione, formulata in udienza, come dimostrazione della perdita di interesse a una pronuncia di merito e dichiara conseguentemente il ricorso improcedibile.
Quanto alle spese, il Tribunale le compensa, poiché la revoca della concessione si è consolidata solo dopo la dichiarazione di improcedibilità del ricorso n. 551/2021. Il contributo unificato rimane invece a carico della parte ricorrente per effetto dell’art. 84, comma 2, c.p.a.
Nota della Redazione
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