Concessioni demaniali marittime: proroga tecnica fino alla nuova gara (TAR Lazio n. 372 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere rinnovate automaticamente, né prorogate oltre i termini fissati da disposizioni nazionali contrastanti con il diritto dell’Unione europea. Tali disposizioni, comprese quelle introdotte dal D.L. n. 131/2024, vanno disapplicate perché in contrasto con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE. L’amministrazione comunale non può però limitarsi a negare il rinnovo e la proroga sul presupposto dell’incertezza normativa: ha l’obbligo di indire con urgenza la procedura di evidenza pubblica e, nelle more, di disporre una proroga tecnica del titolo in essere fino alla data del nuovo affidamento.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata da un Comune nel 2006 per l’esercizio di una scuola di subacquea, vela e windsurf su un’area costiera, titolo più volte prorogato. Nel dicembre 2023 presentava istanza di rinnovo per sei anni, a decorrere dalla scadenza delle proroghe legali.

Con una nota del maggio 2024 il Comune respingeva l’istanza, richiamando la proroga al 31.12.2024 prevista dalla legge n. 118/2022 e la necessità di indire una gara pubblica, resa a suo dire impossibile dall’incertezza del quadro normativo e dalla pendenza dell’aggiornamento del piano di utilizzazione degli arenili. La ricorrente impugnava il diniego e la delibera di Giunta che aveva approvato gli indirizzi in materia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto un profilo di incongruenza e illogicità della motivazione. Il Comune nega sia il rinnovo sia la proroga assumendo di non poter bandire le gare: così facendo, però, contraddice il proprio stesso presupposto, perché l’impossibilità di indire la procedura selettiva impone semmai di mantenere in efficacia il titolo fino alla gara, non di sopprimerlo.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento del Consiglio di Stato n. 4480/2024: l’obbligo di disapplicare le norme nazionali contrarie incombe anche sulle autorità amministrative, comprese quelle comunali, e non può essere condizionato da interventi del legislatore. Vanno quindi disapplicate le proroghe generalizzate e automatiche, da ultimo quelle introdotte dal D.L. n. 131/2024, convertito nella legge n. 166/2024.

Sul piano ricostruttivo, il Collegio aderisce al percorso già delineato da una propria precedente pronuncia: la procedura competitiva costituisce la regola, salvo che un’adeguata istruttoria dimostri la non scarsità della risorsa e l’assenza di interesse transfrontaliero. Il modello informale dell’art. 37 cod. nav. non appare più adeguato alle esigenze di trasparenza e concorrenzialità.

Da qui la conseguenza operativa. Il Comune deve avviare con ogni urgenza le gare e, nel contempo, prorogare le concessioni scadute fino alla data del nuovo affidamento, non già fino al 31.12.2027. Si tratta di una proroga tecnica, analoga a quella dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, ammessa solo se la procedura selettiva è già indetta o deliberata in tempi brevissimi, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Nel caso concreto il ritardo deriva da eventi normativi e la proroga evita un grave danno all’interesse pubblico. Il ricorso è pertanto accolto in parte, nei sensi e nei limiti della motivazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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