Programma comunale impianti e microimpianto non eludibile per la telefonia (TAR Toscana n. 1458 del 14.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un impianto di comunicazioni elettroniche come microimpianto, con conseguente sottrazione agli obblighi di programmazione e localizzazione, non può fondarsi su una potenza nominale astratta quando le caratteristiche oggettive e la destinazione dell’opera, dichiarate dall’operatore, ne rivelino l’idoneità a ospitare in futuro le antenne di altri gestori, con superamento della soglia iniziale. In tal caso la disciplina regionale che impone l’inserimento del sito nel programma di sviluppo della rete e nel programma comunale degli impianti trova piena applicazione, e la sua inosservanza legittima il diniego. L’onere di allegare le ragioni di urgenza e indifferibilità che, in via eccezionale, consentono il rilascio del titolo fuori dalla programmazione grava sull’operatore istante, non sull’amministrazione, che non è tenuta a sollecitare la relativa dimostrazione.
Il Fatto
Una società operante nel mercato delle comunicazioni elettroniche ha chiesto al SUAP dell’Unione dei Comuni della Versilia l’autorizzazione per installare un’infrastruttura su terreno privato in un Comune della Versilia. Il Comune interessato ha espresso motivi ostativi e il SUAP ha inviato un preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990, assegnando quindici giorni per le osservazioni, che l’istante ha prodotto.
La conferenza di servizi, riunita in due sedute a gennaio 2024, si è conclusa negativamente: il Comune ha rilevato che il sito non era inserito né nel programma di sviluppo della rete dell’operatore, né nel programma comunale degli impianti, come richiesto dalla normativa regionale e dal regolamento comunale. La società ha impugnato la determinazione conclusiva e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana, chiedendo anche la disapplicazione della programmazione comunale in quanto ritenuta ostativa alla realizzazione dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto tutte le censure, ritenendole infondate, e ha precisato che l’accoglimento di una domanda su un sito alternativo non vale di per sé a escludere l’interesse della ricorrente alla realizzazione dell’impianto nel sito privato originario, in assenza di un’esplicita istanza di concessione. La questione centrale riguarda la qualificazione dell’opera.
La ricorrente sosteneva che l’impianto, comportando emissioni inferiori a 5 watt, costituisse un microimpianto sottratto ai vincoli procedurali e localizzativi della legge regionale n. 49/2011. Il TAR ha escluso questa lettura: la domanda descriveva una struttura porta antenne con due antenne e carpenteria metallica destinata a future installazioni, e la stessa istante aveva chiesto il parere ambientale pur non necessario per tale tipologia. Il palo era destinato a essere occupato da antenne di altri operatori, con sicuro superamento della potenza iniziale.
Secondo il Tribunale, applicare la disciplina del microimpianto avrebbe determinato un’ingiustificata elusione delle garanzie procedimentali previste per il rilascio dei titoli autorizzativi, garanzie tese al bilanciamento tra l’interesse alla realizzazione delle opere e quello all’armonioso utilizzo del territorio e al contenimento delle emissioni elettromagnetiche. La Corte richiama la propria giurisprudenza, in particolare TAR Toscana, sez. I, 28 aprile 2025, n. 768, nonché le precedenti n. 884 del 15 luglio 2024 e n. 714 del 13 giugno 2024, che riconoscono alla normativa regionale natura di legittima integrazione della disciplina nazionale.
Quanto all’art. 10, comma 4, della legge regionale n. 49/2011, il Collegio ha chiarito che l’onere di dimostrare le ragioni di urgenza e indifferibilità grava sull’operatore, unico titolare dei dati tecnici. L’amministrazione non era tenuta a sollecitare tale rappresentazione, mai fornita né in sede procedimentale né in giudizio. Inoltre, trattandosi di infrastruttura destinata a ospitare in futuro antenne altrui, non erano configurabili, nell’immediato, esigenze di copertura del servizio.
Infine, le prescrizioni contenute nel diniego non costituivano ulteriori ragioni ostative, ma semplici indicazioni esecutive, peraltro superflue e prive di lesività una volta esclusa l’autorizzazione. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in 4.000 euro oltre oneri.
Nota della Redazione
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