Sfratto per morosità volontaria non legittima la deroga alle distanze tra ottici (TAR Sicilia n. 2300 del 24.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deroga al limite minimo di distanza di 300 metri tra esercizi di ottica, prevista dall’art. 1, comma 1, legge reg. Sicilia n. 12/2004 in favore degli esercenti costretti al trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore, è di stretta interpretazione e presuppone circostanze indipendenti dalla volontà dell’esercente. Lo sfratto per morosità non legittima il trasferimento quando il mancato pagamento dei canoni sia riconducibile a una condotta volontaria, essendo onere dell’esercente dimostrare, secondo il principio di vicinanza della prova, le ragioni finanziarie o di mercato che hanno reso impossibile l’adempimento. La deroga non può quindi essere invocata per sanare un trasferimento pianificato in elusione del limite, pena la vanificazione della finalità di razionale distribuzione dell’offerta e di tutela della salute perseguita dalla norma. Il sopravvenuto art. 4 della legge reg. Sicilia n. 7/2024, che impone la distanza minima per ogni “nuovo esercizio”, si applica anche agli esercizi trasferiti.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un esercizio di ottica in Catania, ha impugnato la determina con cui il Comune ha autorizzato il trasferimento dell’esercizio della controinteressata in locali distanti meno di 300 metri dalla propria sede. Il provvedimento si fondava sull’intimazione di sfratto per morosità relativa alla sede originaria, addotta quale presupposto della deroga alle distanze.

La ricorrente ha sostenuto che il trasferimento fosse stato pianificato prima dello sfratto: il contratto di locazione dei nuovi locali era stato stipulato e registrato mesi prima dell’intimazione, con pubblicizzazione della prossima apertura e successiva interruzione dei pagamenti del canone della vecchia sede. La causa è giunta al TAR a seguito di trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, dopo il rigetto delle eccezioni preliminari di tardività, carenza di interesse e improcedibilità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di tardività, osservando che il termine per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione solo quando essa è prevista dalla legge; la disposizione sulla pubblicazione delle deliberazioni collegiali non è applicabile alle determinazioni dirigenziali. Anche a voler computare il termine dalla pubblicazione, il ricorso resta tempestivo, decorrendo il dies a quo dalla scadenza del periodo di quindicinale previsto dall’art. 124 d.lgs. n. 267/2000.

È parimenti respinta l’eccezione di carenza di interesse. La contestazione sulla titolarità dell’autorizzazione è generica e smentita dalla documentazione in atti. Il Collegio richiama la giurisprudenza che riconosce in capo all’imprenditore operante nella medesima zona un interesse attuale e differenziato a evitare lo sviamento della clientela, con i richiami a Cons. Stato n. 3829 del 2016, n. 3901 del 2019, n. 7529 del 2021 e n. 8500 del 2023.

Nel merito, il ricorso è fondato. La norma regionale è compatibile con il diritto dell’Unione, come chiarito dalla Corte di Giustizia, sentenza 26 settembre 2013, causa C-539/11, e dal C.G.A.R.S. n. 651 del 2014. Il limite di distanza risponde alla finalità di razionale distribuzione dell’offerta e di accesso alle prestazioni, ed è proporzionato anche rispetto al limite dei 200 metri previsto per le farmacie dall’art. 1, quarto comma, legge n. 475/1968.

La deroga va interpretata restrittivamente. L’accostamento tra la parola “sfratto” e gli “altri motivi di forza maggiore” impone che lo sfratto non dipenda da cause imputabili all’esercente, altrimenti la norma si presterebbe a condotte elusive. Nella specie non risulta dimostrata alcuna condizione di impossibilità all’adempimento: la controinteressata aveva stipulato il contratto per i nuovi locali il 23 agosto 2022, si era determinata a trasferirvi la sede prima della morosità, aveva pubblicizzato la prossima apertura ed era già obbligata a corrispondere 8.000 euro mensili, interrompendo i pagamenti della vecchia sede dal trimestre ottobre-dicembre 2022. Il mancato pagamento volontario esclude la forza maggiore e il provvedimento impugnato è illegittimo.

Quanto all’eccezione di improcedibilità per abrogazione dell’art. 1 legge reg. n. 12/2004 a opera dell’art. 92 legge reg. n. 3/2024, il Collegio osserva che l’art. 4 legge reg. n. 7/2024, nel prescrivere la distanza minima per ogni “nuovo esercizio”, deve intendersi riferito anche agli esercizi trasferiti, altrimenti l’obiettivo della disciplina sarebbe vanificato. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto e condanna della controinteressata alle spese, compensate tra ricorrente e Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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