Incarichi legali esterni e colpa grave degli amministratori locali (Corte dei Conti Sez. giur. Trento n. 22 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli amministratori comunali che conferiscono incarichi legali a professionisti del libero foro, in luogo del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato previsto dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, non rispondono a titolo di colpa grave quando le delibere siano anteriori al primo arresto giurisprudenziale che ha imposto la motivazione c.d. rinforzata. In tale contesto opera il ragionevole affidamento degli amministratori privi di specifiche competenze giuridiche nell’istruttoria e nel parere resi dal Segretario comunale. La natura collegiale dell’atto non deroga al criterio generale per cui la colpa grave presuppone un giudizio di grave rimproverabilità parametrato alla disciplina positiva dell’agente modello. Restano esclusi dall’ambito dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973 i conferimenti di incarico aventi ad oggetto mere consulenze legali non correlate alla difesa in una controversia.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva in giudizio quattro amministratori del Comune e il Segretario comunale, membri della Giunta di un piccolo ente, chiedendone la condanna al pagamento in favore dell’ente di complessivi € 7.671,66, oltre rivalutazione e interessi, da suddividersi pro quota. Secondo l’accusa, nel corso del 2018 la Giunta aveva conferito tre incarichi ad avvocati del libero foro, anziché avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato assicurato ai Comuni trentini dall’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, come modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 116/2004.
Il Requirente ravvisava in tali scelte un ricorso ingiustificato a professionalità esterne, in contrasto con i principi di efficienza ed economicità dell’art. 1 della legge n. 241/1990. Due convenuti non si costituivano; altri due aderivano alla proposta monitoria. Il giudizio proseguiva con rito ordinario nei confronti dei restanti, che eccepivano il carattere facoltativo e oneroso del patrocinio erariale e l’incolpevole affidamento nel ruolo del Segretario.
La Motivazione della Corte
La Sezione risolve la vicenda applicando il principio della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., che consente di esaminare per primo il profilo in grado di condurre all’immediata definizione del giudizio. Il Collegio accerta così, in via assorbente, l’evidente mancanza di colpa grave in capo ai convenuti.
Il percorso argomentativo muove dalla lettura costituzionalmente orientata dell’art. 41 del d.P.R. n. 49/1973, offerta dalla sentenza n. 32 del 27 luglio 2019 di questa Sezione, confermata dalla Seconda Sezione centrale d’appello n. 150/2021. Da tale lettura discende che la facoltà di non ricorrere al patrocinio erariale esige una decisione motivata, non essendo ammessa la creazione di un’area di arbitrio decisionale.
Tale principio è però coniugato con il rispetto del diritto di difesa e con un esame sostanziale del caso concreto. La Sezione valorizza la sentenza n. 172 dell’11.06.2024 della Terza Sezione centrale d’appello, che ha riconosciuto come fino al 2018 la prassi amministrativa diffusamente seguita non sia mai stata censurata, generando un ragionevole affidamento sulla correttezza dell’interpretazione. Le delibere contestate sono tutte antecedenti al primo arresto giurisprudenziale del 2019.
Sul piano soggettivo, il Collegio ribadisce l’inesigibilità, in capo ad amministratori privi di specifiche competenze giuridiche, di un’interpretazione evolutiva formatasi solo successivamente. Essi erano invece tenuti a utilizzare le risorse messe a disposizione, prima fra tutte il Segretario comunale, che aveva istruito tutte le delibere e reso il parere di regolarità tecnico-amministrativa. La Sezione esclude la deresponsabilizzazione degli amministratori, chiarendo che il parere del funzionario non è di per sé esimente quando l’illiceità risulti con evidenza agli atti.
Con riferimento all’incarico conferito con la delibera n. 37/2018, la contestazione è infondata anche perché aveva ad oggetto una consulenza legale in una vicenda urbanistica, estranea all’ambito applicativo dell’art. 41, secondo il principio affermato dalla sentenza n. 17/2024 della stessa Sezione. I convenuti sono pertanto prosciolti; ai soli costituiti spetta la rifusione delle spese di difesa, liquidate in € 900,00 ciascuno a carico dell’ente.
Nota della Redazione
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