Ricorso collettivo inammissibile per conflitto di interessi tra concorrenti (TAR Liguria n. 286 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo costituisce deroga al principio secondo cui ogni domanda deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione ed è ammissibile solo a condizione che non sussista una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, per effetto della quale l’accoglimento della domanda di alcuni ricorrenti sia logicamente incompatibile con l’accoglimento delle domande degli altri. Quando i ricorrenti aspirano al medesimo bene della vita, rappresentato dal limitato numero di autorizzazioni rilasciabili, essi versano in conflitto di interessi potenziale, potendo escludersi a vicenda per l’ingresso nelle posizioni utili della graduatoria. Ne consegue l’inammissibilità del gravame per difetto dei requisiti di proponibilità, con reiezione della domanda risarcitoria che vi accede.
Il Fatto
Quattro imprese esercenti attività di noleggio di unità da diporto impugnavano gli atti della procedura selettiva indetta dall’Ente Parco nazionale delle Cinque Terre per l’assegnazione delle autorizzazioni all’esercizio di tale attività all’interno dell’area marina protetta per il 2023. Oggetto del gravame erano la determinazione direttoriale n. 405 del 20 giugno 2023, corretta dalla successiva n. 406 del 21 giugno 2023, di approvazione della graduatoria, unitamente agli atti presupposti.
Le ricorrenti si erano classificate in posizioni non utili ai fini del rilascio dell’autorizzazione, a fronte di sessanta autorizzazioni disponibili, e deducevano vizi di difetto di motivazione, omessa istruttoria sui requisiti dichiarati dai vincitori, illegittimità delle previsioni sulla riduzione del numero di autorizzazioni e violazione del principio di proporzionalità. Accedeva al ricorso domanda di risarcimento del danno. Si costituivano l’Ente Parco e una società controinteressata, collocatasi al sessantesimo posto della graduatoria, eccependo plurimi profili di inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, applicando il criterio della ragione più liquida, esaminava prioritariamente le eccezioni relative all’inammissibilità del ricorso collettivo, stante la mancanza di allegazioni idonee a descrivere la posizione specifica delle singole ricorrenti e la sussistenza di potenziali conflitti di interesse tra le stesse.
Sotto il primo profilo l’eccezione era disattesa: le domande, tutte proposte da imprese ammesse alla selezione e risultate idonee non vincitrici, avevano il medesimo oggetto e si fondavano su censure identiche.
Il Collegio ravvisava invece una situazione di conflitto di interessi potenziale, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il ricorso collettivo è ammissibile solo in assenza di conflittualità, anche potenziale, tale da rendere logicamente incompatibile l’accoglimento delle domande dei diversi ricorrenti (Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775). Il richiamo era coerente con quanto già statuito dalla Sezione in altro contenzioso riguardante la medesima procedura, definito con la sentenza n. 901 del 3 novembre 2023.
Nel caso concreto le ricorrenti aspiravano al medesimo bene della vita, costituito dal limitato numero di autorizzazioni all’esercizio dell’attività di noleggio: esse erano quindi in conflitto potenziale, poiché l’accoglimento dell’una avrebbe potuto escludere le altre dall’ingresso nelle prime sessanta posizioni utili della graduatoria.
Da qui la declaratoria di inammissibilità del gravame per violazione dei requisiti di proponibilità del ricorso collettivo. L’inammissibilità della domanda di annullamento comportava la reiezione della domanda risarcitoria, peraltro allegata solo genericamente, non provata né quantificata e comunque concretamente evitata grazie alla concessione della tutela cautelare provvisoria. Le spese di giudizio erano compensate tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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