Ordine di demolizione legittimo in assenza di autorizzazione paesaggistica regionale (TAR Lazio n. 255 del 03.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un manufatto edificato in radicale assenza dell’autorizzazione paesaggistica è legittimo quando l’unico ente competente al rilascio, all’epoca dei fatti, era la Regione e l’atto proveniente dalla Soprintendenza costituisce un mero parere, non sostitutivo del titolo paesaggistico. Il permesso in sanatoria non può ritenersi validamente rilasciato in difetto del presupposto autorizzativo paesaggistico. Nei confronti di un provvedimento plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto per sorreggerlo in sede giurisdizionale, con conseguente superfluità dell’esame delle altre. La relazione del dirigente predisposta a fini difensivi non integra né sostituisce la motivazione del provvedimento impugnato ed è pertanto inammissibile l’impugnazione con motivi aggiunti.
Il Fatto
Il ricorrente era titolare di una risalente concessione demaniale marittima per l’esercizio di attività di ristorazione. Dopo un incendio aveva ricostruito i locali e ottenuto un titolo edilizio in sanatoria con relativa autorizzazione paesaggistica. In occasione della richiesta di proroga della concessione, il Comune aveva avviato un procedimento di rigetto, assumendo la scadenza del parere paesaggistico e il carattere non amovibile della struttura. Dopo un nuovo procedimento, l’amministrazione ha emesso l’ordinanza di demolizione impugnata.
Il ricorrente ha dedotto l’incompetenza, la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per l’esistenza del titolo in sanatoria mai annullato, il difetto di istruttoria e di motivazione e la contraddittorietà rispetto agli accertamenti della Soprintendenza. Con motivi aggiunti ha impugnato la nota del responsabile del servizio urbanistica, lamentando una modifica della motivazione dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la prima ragione posta a base dell’ordinanza e la ritiene pienamente idonea a sostenerla. All’epoca del rilascio del titolo in sanatoria, l’unico ente preposto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica era la Regione, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 1497/1939, oggi confluito nell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, letto in combinato disposto con l’art. 1 della legge n. 431/1985.
Dalle emergenze processuali non risulta che l’autorizzazione sia mai stata richiesta alla Regione. Il TAR esclude che l’atto della Soprintendenza possa avere funzione sostitutiva: si tratta di un mero parere, verosimilmente espresso ai fini della sanatoria sotto il profilo demaniale, indirizzato alla Capitaneria di Porto e non all’autorità regionale né al Comune. Per tale via nessuna rilevanza assume l’atto esplicativo successivo della Soprintendenza, che conferma la validità del proprio parere ma non può sostituire il titolo regionale.
La struttura risulta quindi edificata in radicale assenza della necessaria autorizzazione paesaggistica regionale. Da ciò deriva la fondatezza anche della seconda ragione del provvedimento, secondo cui, in mancanza dell’autorizzazione, nemmeno il permesso in sanatoria avrebbe dovuto essere rilasciato.
Trattandosi di provvedimento plurimotivato, il Collegio richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, richiamando Cons. Stato n. 4866/2020: la legittimità di una sola delle giustificazioni autonome è sufficiente a sorreggere l’atto, rendendo superfluo l’esame delle censure relative alle altre. Il ricorso principale è pertanto rigettato.
Quanto ai motivi aggiunti, il TAR li dichiara inammissibili: l’atto impugnato non è un provvedimento amministrativo né un atto volto a integrare la motivazione, ma una semplice relazione del dirigente predisposta ai fini della difesa in giudizio. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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