Sgombero di immobile abusivo acquisito al patrimonio comunale e giurisdizione (C.G.A.R.S. n. 123 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’intimazione di sgombero di un immobile abusivo, adottata a valle dell’accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione e della conseguente acquisizione al patrimonio comunale, costituisce provvedimento amministrativo vincolato, inserito nella sequenza tipica della vigilanza edilizia. La controversia che ne investe la legittimità appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, giacché la tutela richiesta non attiene a un rapporto dominicale paritetico, ma alla verifica del corretto esercizio del potere. La qualificazione patrimoniale del bene — disponibile o indisponibile — non è dirimente ai fini del riparto, rilevando la natura della situazione giuridica fatta valere e la forma provvedimentale dell’atto. L’ordine di rilascio non richiede motivazione ulteriore né previo accertamento della responsabilità personale dei soggetti nella realizzazione dell’abuso.
Il Fatto
La vicenda riguarda un fabbricato a destinazione abitativa realizzato in assenza di titolo su un’area del territorio comunale. Dopo l’ingiunzione di demolizione e il successivo accertamento di inottemperanza ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, con relativa acquisizione al patrimonio comunale, il Comune ha intimato lo sgombero dell’immobile.
Gli occupanti hanno impugnato l’atto di rilascio davanti al TAR Sicilia, che ha respinto il ricorso. Hanno quindi proposto appello, riproponendo le doglianze di prime cure ed eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sul presupposto che il bene, non destinato a pubblico servizio, sarebbe riconducibile al patrimonio disponibile e la vertenza apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, potenzialmente assorbente. La controversia non attiene all’esercizio di una pretesa possessoria o restitutoria azionata in posizione paritetica, ma all’impugnazione di un provvedimento amministrativo espresso, inserito nella sequenza di vigilanza edilizia. Il riparto non si risolve con la sola qualificazione patrimoniale del bene, poiché rileva la natura della situazione fatta valere e la forma dell’atto impugnato.
L’intimazione di sgombero non è iniziativa libera del Comune in quanto proprietario, ma atto funzionalmente collegato agli effetti dell’inottemperanza. La questione non riguarda “come” l’amministrazione eserciti un diritto dominicale, bensì “se” sia legittimo l’esercizio del potere: l’eccezione è pertanto respinta.
Nel merito, la sentenza impugnata qualifica l’ordine di rilascio come provvedimento vincolato, consequenziale alla sequenza abusività–inottemperanza–acquisizione. Su tale premessa l’appello non si misura in modo decisivo. Le condizioni personali e sociali degli occupanti, pur delicate, non mutano la qualificazione dell’atto né impongono una comparazione individualizzata degli interessi.
Il Collegio esclude che l’ordine di sgombero presupponga un accertamento di responsabilità personale nella realizzazione delle opere: esso mira a far cessare un’occupazione incompatibile con l’assetto conseguente alla sequenza amministrativa, non configurandosi come misura sanzionatoria calibrata sulla colpevolezza individuale. Neppure la proporzionalità può essere invocata per imporre una scelta alternativa, difettando un ambito di discrezionalità.
Quanto alla dedotta carenza motivazionale ex art. 3 della l. n. 241/1990, essa è infondata: l’atto vincolato non necessita di ponderazione discrezionale ulteriore. La mera pendenza di contenziosi sugli atti presupposti, in assenza di misura cautelare sospensiva, non determina un obbligo automatico di arresto della sequenza consequenziale. Il decorso del tempo non consuma il potere. L’appello è respinto, con conferma della pronuncia impugnata e condanna alle spese.
Nota della Redazione
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