Terzo condono in area vincolata: preclusione sostanziale non superabile (C.G.A.R.S. n. 127 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio (l. n. 326/2003), il rispetto del requisito temporale di ultimazione dell’opera e la presentazione dell’istanza nei termini costituiscono condizioni di accesso al procedimento di sanatoria, ma non criteri di per sé sufficienti: la domanda resta subordinata ai limiti sostanziali di ammissibilità. La presenza del vincolo paesaggistico preclude la condonabilità, secondo la lettura del regime regionale siciliano recepita dalla Corte costituzionale n. 252 del 2022, senza che la preclusione venga meno per il solo fatto che non ricorra un’ipotesi di inedificabilità assoluta. L’eventuale nota di compatibilità paesaggistica sopravvenuta, condizionata e non definitiva, si colloca in un distinto segmento procedimentale e non è idonea a riattivare ex post il perimetro del condono né a neutralizzarne i limiti legali.
Il Fatto
Un privato, comproprietario con la coniuge di un manufatto edilizio sito nel territorio di un Comune siciliano, presentava in data 10 dicembre 2004 istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003, assumendo l’ultimazione dell’intervento entro il marzo 2003. L’immobile era composto da un piano cantinato e da due elevazioni fuori terra, realizzato in assenza di titolo abilitativo.
Il Comune respingeva la domanda con provvedimento del 16 dicembre 2013, notificato il 19 maggio 2014, per due concorrenti ragioni: la ricaduta dell’immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico e la contestazione sull’epoca di realizzazione della seconda elevazione fuori terra. Il ricorso proposto dinanzi al TAR Sicilia veniva rigettato con sentenza n. 1845/2023, che riteneva assorbente l’ostatività del vincolo alla luce della Corte costituzionale n. 252 del 2022. Da qui l’appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo sulla mancata acquisizione della documentazione depositata in primo grado oltre i termini, ritenuta tardiva. Pur esaminando la doglianza con ampiezza, i giudici verificano se quella produzione presenti decisività rispetto alla ratio assorbente della sentenza impugnata, ossia l’operatività del vincolo paesaggistico. La conclusione è negativa: la produzione attiene a interlocuzioni con l’Amministrazione preposta alla tutela del paesaggio e non incide sul perno giuridico della decisione.
Il C.G.A.R.S. si sofferma poi sulla nota della Soprintendenza del 22 dicembre 2023, evocata dall’appellante come sopravvenienza risolutiva. La lettura letterale dell’atto mostra che l’istanza di nulla osta in sanatoria risulta accoglibile solo a condizione di un progetto conforme a prescrizioni puntuali e del pagamento di una somma di euro 74.504,79, con rilascio del provvedimento definitivo differito all’attestazione del pagamento. L’atto, quindi, ribadisce l’abusività delle opere sul piano paesaggistico e delinea un percorso eventuale e condizionato.
Decisiva è la distinzione tra il segmento paesaggistico e quello del condono edilizio. La nota della Soprintendenza si colloca nella disciplina della compatibilità paesaggistica e delle relative sanzioni; il diniego comunale e la sentenza di primo grado riguardano invece la sanatoria condonistica, preclusa dal vincolo. Neppure il più ampio riconoscimento di rilievo al documento sopravvenuto vale a scalfire tale conclusione.
Quanto al motivo sul requisito temporale, la Corte chiarisce che il condono straordinario non opera come un automatismo: l’eccezionalità dell’istituto è delimitata non solo da un perimetro cronologico, ma anche da limiti sostanziali di ammissibilità. La riconducibilità dell’intervento al periodo del condono non è idonea, da sola, a superare il limite legale operante in presenza del vincolo. Accogliere la tesi attorea significherebbe ammettere una reviviscenza indefinita della sanatoria mediante la semplice acquisizione di un atto endoprocedimentale, esito privo di appiglio normativo.
Anche il motivo sulla prova dell’ultimazione è respinto: la sentenza impugnata non si fonda su una carenza dimostrativa, ma su un limite sostanziale assorbente, rispetto al quale la questione tecnica sulla sagoma aerofotogrammetrica resta irrilevante. Infine, la censura sulle spese di primo grado non è fondata, sia perché la soccombenza resta ferma, sia perché la liquidazione di euro 2.000,00 non appare manifestamente eccedente. L’appello è respinto, con integrale compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.