Rinnovazione del potere sanzionatorio dell’AGCM e sopravvenuta carenza d’interesse per acquiescenza al nuovo provvedimento (TAR Lazio n. 11072 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso una delibera con cui l’Autorità, in sede di rinnovazione del potere sanzionatorio, ridetermina l’importo di una sanzione antitrust, allorché l’impresa ricorrente non abbia impugnato il provvedimento successivo con cui la stessa Autorità ha dato esecuzione alle statuizioni del giudice dell’ottemperanza. La mancata impugnazione di tale ultimo atto, i cui effetti si sostituiscono integralmente a quelli dell’atto originariamente gravato, integra un’ipotesi di acquiescenza, espressa da comportamenti processuali univoci e incompatibili con la volontà di coltivare il giudizio di annullamento. L’evoluzione della cognizione giurisdizionale sull’intesa, che abbia condotto a rendere automatica e non più discrezionale la rideterminazione del quantum, esaurisce ogni residuo margine di contestazione e cristallizza l’assetto degli interessi.
Il Fatto
Le società ricorrenti hanno impugnato la delibera dell’AGCM n. 31085 del 20.2.2024, con cui l’Autorità aveva rideterminato, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 2906 del 2023, l’importo delle sanzioni loro irrogate in solido per la partecipazione a due intese restrittive della concorrenza nei mercati dei fogli e degli imballaggi in cartone ondulato. I motivi di ricorso censuravano la mancata differenziazione del coefficiente di gravità in ragione del coinvolgimento delle singole imprese e l’omessa valutazione degli effetti delle intese.
Nelle more del giudizio, le società hanno promosso un autonomo ricorso per ottemperanza, definito con sentenza del Consiglio di Stato n. 4677 del 2025, che ha riconosciuto il diritto a uno sconto aggiuntivo del 5% per il programma di compliance. A tale pronuncia hanno fatto seguito plurimi provvedimenti di rettifica dell’importo sanzionatorio, da ultimo quello del 10.2.2026, adottato per conformarsi a un’ulteriore sentenza del Consiglio di Stato (n. 557/2026) sulla base di calcolo della riduzione. Nessuno di questi provvedimenti è stato impugnato dalle società.
La Motivazione della Corte
Il TAR dà atto che, dopo la sospensione del giudizio disposta in attesa della definizione dell’ottemperanza, la vicenda sanzionatoria si è definitivamente assestata su un provvedimento del 10.2.2026, con cui l’AGCM ha rideterminato le sanzioni in conformità ai parametri indicati dal Consiglio di Stato. Nella motivazione di tale atto l’Autorità ha precisato che il criterio di rideterminazione, essendo ormai puntuale, oggettivo e di applicazione automatica, non lasciava margini di discrezionalità tecnica nell’attuazione del vincolo conformativo. Il giudice rileva che le società non hanno impugnato quest’ultimo provvedimento.
Il Collegio qualifica la condotta delle ricorrenti come espressione di acquiescenza, richiamando la giurisprudenza secondo cui essa sussiste in presenza di atti, comportamenti o dichiarazioni univoci, liberamente posti in essere dal destinatario, che dimostrino la chiara volontà di accettare gli effetti dell’atto. La mancata impugnazione del provvedimento del 10.2.2026, che ha integrato e sostituito la delibera originariamente gravata, integra un comportamento processuale incompatibile con la prosecuzione del giudizio di annullamento.
La sentenza valorizza inoltre la statuizione del Consiglio di Stato nella n. 557/2026, laddove ha escluso la necessità di nominare un commissario ad acta, proprio perché la rideterminazione non presentava più profili di incertezza. Tale circostanza conferma che l’evoluzione della cognizione giurisdizionale ha esaurito ogni margine di contestazione rimasto in capo alle imprese, rendendo insignificante l’eventuale decisione di merito sul ricorso originario.
Da ciò discende la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, con compensazione delle spese di lite. La decisione conferma che, nel processo amministrativo, l’istituto dell’acquiescenza opera anche quando la successione di provvedimenti conformativi renda ormai inutile, per il ricorrente, la coltivazione del giudizio di annullamento avverso l’atto originario, ormai superato dagli eventi.
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Nota della Redazione
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