Sgombero e rimozione rifiuti: improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Trentino-Alto Adige n. 189 del 15.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso un’ordinanza sindacale contingibile e urgente che abbia trovato piena esecuzione in pendenza di giudizio è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo il ricorrente trarre alcuna utilità dall’annullamento dell’atto. Il residuale interesse risarcitorio ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. non può essere rilevato d’ufficio: deve essere allegato nel ricorso o, comunque, tempestivamente in un successivo scritto difensivo. La sopravvenuta esecuzione dell’ordine di sgombero e di rimozione dei rifiuti esaurisce l’interesse alla decisione sulla legittimità dell’impiego dei poteri extra ordinem.

Il Fatto

Due società proprietarie di terreni nel Comune di Bolzano impugnano l’ordinanza con cui il Sindaco ha disposto lo sgombero immediato di alcune particelle, in parte di proprietà provinciale e in parte delle stesse ricorrenti, intimando di liberarle da persone, cose e rifiuti. Le società limitano l’impugnazione alla sola parte che impone loro di asportare, a proprie spese, i rifiuti sparsi sull’area.

L’ordinanza nasce da un sopralluogo della Polizia municipale che aveva accertato la presenza di un insediamento abusivo privo di servizi igienici, con scarichi sul terreno, accumuli di rifiuti, residui di fuochi e rischio di incendio per la vicina autostrada. Le ricorrenti deducono la mancanza dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente, l’esistenza di strumenti ordinari nel regolamento comunale sui rifiuti e il difetto di motivazione e di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio autorizza in limine il deposito tardivo di due documenti, formati dopo la scadenza del termine di cui all’art. 73 cod. proc. amm., e su di essi fonda la decisione. Da tali atti emerge che l’ordinanza impugnata è stata già superata da un nuovo provvedimento del 28.5.2024 di identico tenore e che la stessa ha trovato piena esecuzione: le ricorrenti hanno provveduto alla pulizia dell’areale, documentata da album fotografico.

Il Tribunale rileva che la controversia verte sull’improprio utilizzo dello strumento contingibile e urgente per ordinare la rimozione di rifiuti ormai pacificamente rimossi. Ne discende che le ricorrenti non potrebbero trarre più alcuna utilità dall’annullamento dell’atto.

Il Collegio esclude anche il residuale interesse risarcitorio previsto dall’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., che avrebbe consentito di pronunciarsi comunque sull’illegittimità dell’atto. Parte ricorrente non ha fatto valere un simile interesse né nel ricorso né tempestivamente in un successivo scritto difensivo, richiamando sul punto l’Ad. Plen. n. 8/2022. L’insistito interesse alla decisione, motivato dal timore di deferimento all’autorità giudiziaria per l’inadempimento, non è sufficiente a sorreggere l’impugnazione.

Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono compensate in ragione delle oggettive difficoltà, per l’Amministrazione e per i proprietari, di sottrarre l’areale al degrado di una ripetuta occupazione abusiva favorita dall’ubicazione del sito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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