Cambio d’uso e oneri di urbanizzazione: computo solo sulla destinazione esistente (TAR Lombardia n. 2181 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di interventi su edifici esistenti comportanti modificazione della destinazione d’uso, il contributo di costruzione dovuto ex art. 44, comma 12, L.R. Lombardia n. 12/2005 è determinato dalla somma di due componenti concorrenti: l’eventuale maggior somma, quantificata per differenza tra i valori della destinazione futura e di quella attuale, e la quota dovuta per le opere relative all’edificio esistente, commisurata alla destinazione in essere. Quando il cambio di destinazione avviene da una destinazione più onerosa a una meno onerosa, la differenza risulta negativa e il prelievo si limita alla ristrutturazione dell’edificio esistente, senza duplicazione del costo delle urbanizzazioni. Il contributo commisurato al costo di costruzione è invece determinato secondo i valori tabellari del D.M. n. 801 del 1977, con l’aliquota della classe tipologica di riferimento, qualora il ricorrente non abbia presentato il computo metrico estimativo dei costi reali.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano le ha richiesto il versamento di euro 357.411,71 a integrazione del contributo di costruzione e delle monetizzazioni, dovuti in relazione a una SCIA ex art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 presentata per interventi di ristrutturazione edilizia, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso da direzionale a residenziale su un immobile di sua proprietà.
La società ha chiesto l’annullamento del provvedimento e la restituzione della somma versata in via cautelativa, oltre agli interessi. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione. Successivamente, l’amministrazione ha emesso un atto di rettifica per correggere un errore materiale nell’importo della monetizzazione, avverso il quale la ricorrente ha proposto motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la censura sull’art. 44, comma 12, L.R. n. 12/2005. La ricorrente sosteneva che il Comune avrebbe dovuto parametrare il calcolo alla destinazione di arrivo (residenziale) e non a quella di partenza (direzionale). Il Tribunale respinge la doglianza sulla base dell’interpretazione letterale della norma, che individua due elementi concorrenti: la maggior somma per differenza tra destinazione futura e attuale, e la quota per le opere relative all’edificio esistente.
Il dato testuale è inequivocabile nel riferirsi agli “edifici esistenti” e alla loro destinazione in essere. L’entità degli oneri è quindi commisurata alla somma degli oneri per la modificazione d’uso e di quelli per la ristrutturazione, dovendo il contributo tener conto della destinazione precedente. Il Collegio richiama la giurisprudenza che riconosce il carattere corrispettivo degli oneri di urbanizzazione, limitando la pretesa dell’amministrazione al costo aggiuntivo delle urbanizzazioni per la nuova destinazione e impedendo la duplicazione del prelievo (tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. IV, 31 luglio 2020, n. 4877; TAR Lombardia – Milano, Sez. II, 21 settembre 2020, n. 1675).
Nel caso concreto il Comune ha correttamente riconosciuto l’insussistenza di somme computabili come maggior somma, applicando la norma alle superfici oggetto di ristrutturazione semplice e pesante. Nella stessa direzione depone la “FAQ” n. 32 richiamata dalla stessa ricorrente, secondo cui, quando la ristrutturazione prevede il cambio d’uso da una destinazione più onerosa a una meno onerosa, la differenza risulta negativa e il contributo si limita alla ristrutturazione dell’esistente.
Il secondo motivo, relativo alla percentuale del costo di costruzione, è respinto per una ragione preliminare di ordine istruttorio. La società non ha presentato il computo metrico estimativo dei costi reali, optando per i valori tabellari del D.M. n. 801 del 1977. Solo con il computo avrebbe potuto beneficiare dell’aliquota più favorevole del 6% prevista per la classe tipologica VIII; avendo invece seguito il criterio tabellare, il Comune ha correttamente applicato il coefficiente del 10%.
Il terzo motivo è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: il provvedimento originario conteneva un mero errore materiale nell’importo della monetizzazione, rettificato con l’atto del 2 settembre 2019, e l’importo rideterminato risulta inferiore a quello autodeterminato e versato dalla società. Per tali ragioni il ricorso principale è respinto e i motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.