Distanza di 200 metri dal tessuto urbano consolidato e perimetro consolidato isolato (TAR Lombardia n. 2173 del 15.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le aree inserite dallo strumento urbanistico nel perimetro consolidato isolato, in difetto di autonoma definizione normativa o pianificatoria, coincidono sostanzialmente con il tessuto urbano consolidato di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), legge reg. Lombardia n. 12/2005, distinguendosene solo per la collocazione in porzioni isolate del territorio. Ne consegue che alle costruzioni rurali ricadenti nelle aree agricole si applica la distanza minima di 200 metri dai confini delle aree comprese nel tessuto urbano, prevista dall’art. 4, comma 2, delle n.t.a. del PGT. Il rilascio del permesso di costruire in violazione di tale prescrizione integra violazione di legge e determina l’annullamento del titolo edilizio.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile adibito a ristorante e di un terreno nel Comune di Lecco, unitamente alla società che gestisce l’esercizio, hanno impugnato il permesso di costruire con cui il Comune ha autorizzato la confinante a mutare la destinazione dei terreni e a installare strutture per il ricovero di cavalli.
Dedotta la violazione dell’art. 4 delle n.t.a. del PGT, che impone una distanza minima di 200 metri dal confine delle aree comprese nel tessuto urbano consolidato, i ricorrenti assumevano che l’area di loro proprietà, classificata nel PGT come “perimetro consolidato isolato”, rientrasse in tale tessuto. Il Comune contestava il presupposto, negando i requisiti delle zone B) del d.m. n. 1444/1968.
La Motivazione della Corte
Il Collegio si discosta da quanto affermato in sede cautelare e ritiene fondato il primo motivo. La distanza di 200 metri opera rispetto alle aree ricomprese nel tessuto urbano consolidato o di completamento.
La definizione di tessuto urbano consolidato è data dall’art. 10, comma 1, lett. a), legge reg. n. 12/2005, che comprende in esso le aree libere intercluse o di completamento, demandandone l’individuazione al piano delle regole, distinto dalle aree agricole di cui alla lett. e).
La legge regionale non contiene alcun riferimento alla nozione di “perimetro consolidato isolato”; né una definizione si rinviene nello strumento urbanistico, nonostante l’ordine di esibizione impartito con ordinanza n. 367/2024, rimasto inadempiuto. Deve quindi ritenersi che l’unico elemento distintivo consista nella collocazione in porzioni isolate, con sostanziale coincidenza quanto al resto.
Confermano tale lettura la tavola DP20, ove l’area è colorata in beige al pari del tessuto consolidato; la legenda della tavola PR1a, che colloca la zona C2 territoriale commerciale tra le zone a destinazione prevalentemente produttiva e non tra gli ambiti esterni; e le tavole PRDM, ove l’area è in grigio, colorazione riservata alle zone B.
A fronte di tali indicazioni, l’obiezione dell’amministrazione sulla carenza dei requisiti dell’art. 2 d.m. n. 1444/1968 è generica e contrasta con lo strumento urbanistico. Il permesso di costruire è pertanto illegittimo per violazione della distanza minima, con assorbimento delle ulteriori censure e annullamento del titolo.
Nota della Redazione
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