Rifiuto degli accertamenti antidroga e invito a recarsi in ospedale (Cass. pen. n. 13295/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto previsto dall’art. 187, comma 8, d.lgs. n. 285 del 1992 ricorre quando il conducente si opponga agli accertamenti tossicologici previsti dai commi richiamati dalla norma. Quando sussistano ragionevoli motivi per ritenere che il conducente si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e non sia possibile effettuare sul posto il prelievo di campioni di fluido del cavo orale, integra la contravvenzione anche il rifiuto di recarsi autonomamente presso una struttura sanitaria per gli ulteriori accertamenti. Non è necessario che il rifiuto intervenga soltanto durante l’accompagnamento da parte degli agenti o una volta giunti presso la struttura sanitaria. Nel giudizio abbreviato definito senza integrazione probatoria, inoltre, il giudice di appello può riformare l’assoluzione sulla base della rivalutazione di prove esclusivamente documentali senza procedere alla rinnovazione istruttoria.
Il Fatto
Il Tribunale aveva assolto l’imputato dalla contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. La Corte d’appello di Messina, decidendo sull’impugnazione del Procuratore generale, aveva riformato la pronuncia e affermato la responsabilità dell’imputato. Durante un controllo di polizia, il conducente aveva manifestato segni ritenuti compatibili con l’assunzione di stupefacenti ed era stato trovato in possesso di diverse sostanze; non essendo possibile effettuare sul posto il prelievo di fluido orale, era stato invitato a recarsi presso una struttura sanitaria, opponendo un netto rifiuto.
Con il ricorso per cassazione si sosteneva che la contravvenzione potesse configurarsi soltanto qualora, dopo l’impossibilità o il rifiuto del prelievo orale, il conducente fosse stato accompagnato dagli agenti presso la struttura sanitaria e avesse successivamente rifiutato l’esame. Si contestava inoltre la legittimità della riforma dell’assoluzione pronunciata all’esito del giudizio abbreviato senza rinnovazione dell’istruttoria.
La Motivazione della Corte
La Cassazione dichiara manifestamente infondato il primo motivo. Ricostruita la sequenza degli accertamenti prevista dall’art. 187, commi 2, 2-bis, 3 e 4, d.lgs. n. 285 del 1992, rileva che nel caso concreto ricorrevano sia ragionevoli motivi per sospettare l’assunzione di sostanze stupefacenti, sia l’impossibilità di procedere immediatamente al prelievo del fluido orale. Erano dunque presenti i presupposti per sottoporre il conducente agli accertamenti presso una struttura sanitaria.
Secondo la Corte, la condotta incriminata consiste nel rifiuto di consentire l’esecuzione degli accertamenti sanitari funzionali a verificare l’assunzione di droga. È irrilevante il momento nel quale tale volontà negativa venga manifestata: essa può emergere già quando gli agenti invitano il conducente a raggiungere autonomamente il nosocomio, durante l’accompagnamento oppure al momento in cui il personale sanitario si appresti a eseguire gli esami. La tesi secondo cui sarebbe penalmente rilevante soltanto il rifiuto opposto dopo un accompagnamento coattivo non trova quindi riscontro nella disciplina applicabile.
È manifestamente infondato anche il motivo processuale. La Corte ribadisce che, quando il giudizio abbreviato di primo grado sia stato definito allo stato degli atti e senza integrazione probatoria, la scelta processuale dell’imputato comporta rinuncia all’oralità e al contraddittorio nella formazione della prova. Pertanto il giudice di appello può ribaltare l’assoluzione attraverso una diversa valutazione del materiale esclusivamente documentale senza procedere alla rinnovazione prevista dall’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.. Il ricorso viene dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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