Silenzio sull’accesso civico semplice e obbligo di ostensione dei dati sui consulenti (TAR Calabria n. 841 del 28.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 è illegittimo quando ha ad oggetto dati, documenti e informazioni per i quali sussiste un obbligo di pubblicazione. La posizione del richiedente è qualificata come diritto riconosciuto uti cives, non condizionato dalla titolarità di un interesse differenziato né da oneri di motivazione. L’amministrazione deve provvedere con provvedimento espresso, anche nel caso in cui il riscontro sia negativo per inesistenza dei dati richiesti. La condanna all’ostensione comprende l’adempimento dell’obbligo pubblicitario e la comunicazione al richiedente dell’avvenuta pubblicazione, con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Comune, e al relativo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, un’istanza di accesso civico semplice ex art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013. Oggetto della richiesta: i dati e le informazioni relativi a tutti gli incarichi di collaborazione o consulenza conferiti dall’ente nel 2023 e soggetti a pubblicazione, con specificazione degli estremi dell’atto di conferimento, del curriculum vitae, delle cariche e attività professionali e dei compensi.

Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti. Il Comune si è costituito sostenendo l’insussistenza dell’obbligo di pubblicazione in caso di mancanza dei dati e giustificando il ritardo con l’avvicendamento del Segretario Comunale e con le urgenze del nuovo assegnatario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare la fisionomia dei due istituti. L’accesso civico semplice attribuisce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui le amministrazioni ne abbiano omesso la pubblicazione sul sito web. L’accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. n. 97/2016, concerne invece i dati ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva né ad oneri di motivazione.

Su queste basi il silenzio dell’amministrazione preclude al ricorrente l’accesso ad atti che egli ha diritto di conoscere uti cives. La pretesa ostensiva è fondata, perché si tratta di dati che l’ente ha l’obbligo di pubblicare. Gli indici normativi sono inequivoci: l’art. 15 d.lgs. n. 33/2013 impone la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni sui titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, con l’elenco dei consulenti e i relativi oggetto, durata e compenso.

Il Collegio richiama anche l’art. 53, comma 14, d.lgs. n. 165/2001, che prescrive la pubblicazione degli elenchi dei consulenti con l’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di conflitti di interesse, e l’art. 4-bis del d.lgs. n. 33/2013 sull’impiego delle risorse pubbliche, richiamando sul punto TAR Lazio, Sezione I quater, sent. n. 1921/21.

Le difese del Comune non sono condivisibili. L’ente avrebbe potuto affidare le attività materiali legate agli obblighi di pubblicazione e quelle necessarie a riscontrare le istanze di accesso a unità di personale diverse dal Segretario Comunale e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’amministrazione a riscontrare l’istanza e a procedere all’ostensione dei documenti, dei dati e delle informazioni richiesti, anche in caso di riscontro negativo per inesistenza dei dati, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

L’amministrazione deve inoltre comunicare al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, secondo il disposto del comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33/2013. Le spese di lite sono compensate in ragione delle circostanze del caso concreto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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