Silenzio accoglimento e obbligo di motivazione dell’ordine di demolizione (C.G.A.R.S. n. 321 del 24.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di opere edilizie abusive è legittimo solo se la motivazione, alla stregua dell’istruttoria svolta, descrive le opere, ne indica la consistenza dimensionale, constata l’esecuzione in assenza o in difformità dal titolo e richiama la norma applicata. L’Amministrazione non è tenuta a esternare ragioni di interesse pubblico ulteriori, ma deve rendere palese l’iter logico-giuridico seguito, in modo che il destinatario prima e il giudice poi possano comprenderlo. Il difetto di motivazione e di istruttoria è vizio di legittimità e non può essere colmato ex post, neppure mediante il riconoscimento della difformità contenuto in atti successivi dell’interessato, perché la motivazione deve essere contestuale al provvedimento. In tema di titolo edilizio, il silenzio accoglimento ex art. 2, comma 5, della l.r. n. 17/94 si perfeziona decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori anche quando l’istanza sia stata presentata al protocollo generale, non potendo le scelte organizzative dell’ente ricadere sul cittadino. L’annullamento dell’ordine di demolizione ha efficacia ex tunc e travolge gli effetti medio tempore prodotti.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza del TAR Sicilia n. 273/2022, che aveva rigettato i ricorsi riuniti avverso l’ordinanza di demolizione di opere edili emessa dal Comune e avverso il silenzio rigetto sulla richiesta di concessione in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001. Il primo giudice aveva ritenuto non perfezionata la concessione per silentium, difforme l’opera rispetto al titolo auto-assentito e tardiva l’istanza di sanatoria, esclusa per carenza dei presupposti di cui all’art. 22 l.r. n. 71/1978.

L’appellante deduce violazione dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, dell’art. 31 e dell’art. 36 dello stesso decreto, contestando la ritenuta difformità totale, il difetto di motivazione e la tardività della sanatoria. Il Comune resiste e conferma la legittimità dell’ordinanza, affermando l’intervenuta acquisizione ex lege del fabbricato a seguito di accertata inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello esaminando congiuntamente i motivi. Muove dalla questione del titolo edilizio: sulla domanda di concessione si è formato il silenzio accoglimento ex art. 2, comma 5, l.r. n. 17/1994, decorsi trenta giorni dalla comunicazione di inizio lavori. La circostanza che il Comune disponesse allora del solo protocollo generale non può penalizzare il cittadino, sul quale non ricadono le scelte organizzative degli uffici. La stessa Amministrazione, del resto, riconosce nel provvedimento la formazione del titolo, richiamando la concessione auto-assentita.

Il profilo decisivo è però il difetto di motivazione e la carenza di istruttoria dell’ordine di demolizione. Il Collegio ribadisce che l’Amministrazione non deve motivare sulla sussistenza di specifiche ragioni di interesse pubblico né sulla proporzionalità della sanzione ripristinatoria, ma deve comunque giustificare i presupposti che l’hanno indotta al provvedimento: descrizione delle opere, consistenza dimensionale, constatazione dell’esecuzione in assenza o in difformità dal titolo, norma applicata. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VII, n. 1215 del 2023 e TAR Lazio Latina, Sez. I, n. 267 del 2023.

Nel caso concreto l’ente si è limitato a descrivere l’opera come si trovava al momento dell’accertamento, senza spiegare perché la ritenesse totalmente difforme dalla concessione auto-assentita e senza indicare le differenze rispetto a quella assentita, quantomeno in termini di cubatura e metri quadrati. La motivazione deve essere contestuale al provvedimento, anche per relationem, e la sua carenza non può essere colmata ex post attraverso atti dell’interessato intervenuti anni dopo.

Quanto all’istanza di sanatoria, il motivo sulla sua tardività resta assorbito: l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, impugnata nel primo giudizio, ha efficacia ex tunc e travolge tutti gli effetti prodotti medio tempore. Il ricorso è quindi accolto limitatamente al difetto di motivazione e istruttoria, con annullamento degli atti impugnati in primo grado; l’Amministrazione potrà riesercitare il potere senza vincoli, purché non incorra nei vizi scrutinati. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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