Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 2236 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi davanti al giudice ordinario. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, deve essere decorso infruttuosamente prima di proporre l’azione. La mancanza di apposito stanziamento non legittima l’inerzia: l’esaurimento dei fondi di bilancio e l’assenza di disponibilità di cassa non costituiscono causa di impedimento all’esecuzione. Il Collegio può nominare sin da ora il commissario ad acta per provvedere in caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Con ricorso notificato e depositato il 29.11.2025, il docente agisce per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero per complessivi € 1.500,00.
Il provvedimento, non impugnato, è passato in giudicato ed è stato notificato all’amministrazione il 16.4.2025 per l’esecuzione, ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm. Il ricorrente invoca la condanna al pagamento degli accessori e la nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione come ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario per ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformazione della pubblica amministrazione al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto i presupposti processuali. Risulta rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
Nel merito, poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, legge n. 107/2015 e dal Dpcm 28/11/2016 per gli anni scolastici indicati nella sentenza ottemperanda.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, nonché all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.200,00, oltre accessori, con distrazione ai procuratori antistatari. La liquidazione del compenso al commissario avverrà al termine dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.