Silenzio sul procedimento di acquisizione sanante e soccombenza virtuale del Comune (TAR Puglia n. 193 del 08.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l’Ente adotti il provvedimento espresso richiesto, ancorché tardivo e di contenuto negativo. In tal caso la declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. È pertanto virtualmente soccombente il Comune che riscontri l’istanza di acquisizione sanante ex art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001 solo dopo la proposizione del ricorso, in violazione del termine di trenta giorni di cui all’art. 2 legge n. 241/1990. Ne consegue la condanna dell’Ente alla rifusione delle spese, con distrazione in favore del procuratore antistatario, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a.
Il Fatto
I ricorrenti, coeredi di un originario proprietario, sono comproprietari di alcune aree site nel territorio del Comune di Ugento, identificate in catasto a più particelle. Tali aree sono state oggetto di occupazione e di irreversibile trasformazione, essendo state destinate a sedi viarie, senza che sia stato emanato il decreto di esproprio.
Con istanza/diffida notificata a mezzo p.e.c. il 4 agosto 2023, i coeredi hanno invitato l’Ente civico ad avviare il procedimento di acquisizione sanante previsto dall’art. 42 bis d.P.R. n. 327/2001, con corresponsione delle quote di indennizzo e di risarcimento dovute. A fronte dell’inerzia del Comune, hanno proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna all’adozione di un provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, in data 2 febbraio 2024, il Comune ha depositato una nota con cui ha riscontrato in senso negativo l’istanza/diffida dei ricorrenti, adducendo l’avvenuta cessione volontaria di una particella e l’acquisto per usucapione delle ulteriori. Tale sopravvenienza è intervenuta dopo la notifica del ricorso.
I ricorrenti, con memoria del 5 febbraio 2024, hanno preso atto del provvedimento e hanno dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso, ma rivendicando una pronuncia sulle spese in ragione della soccombenza virtuale.
Il Tribunale, richiamando gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione si fonda sulla duplice sopravvenienza: la nota comunale di riscontro negativo e la dichiarazione dei ricorrenti di non avere più interesse alla pronuncia.
Sul versante delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza virtuale. Il Comune ha riscontrato l’istanza solo dopo la proposizione del ricorso, in violazione del termine di trenta giorni previsto dall’art. 2 legge n. 241/1990. L’Ente è pertanto virtualmente soccombente e viene condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’Autorità amministrativa, confermando l’esito processuale di improcedibilità con regolazione delle spese a carico dell’amministrazione inerte.
Nota della Redazione
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