Interdittiva antimafia e revoca licenza su indizi e natura vincolata (TAR Sicilia n. 1879 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il pericolo di infiltrazione mafiosa che giustifica l’informativa interdittiva si accerta secondo un ragionamento induttivo di tipo probabilistico, che non richiede la certezza tipica dell’accertamento penale, ma una prognosi assistita da attendibile grado di verosimiglianza sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti. I presupposti dell’interdittiva costituiscono un catalogo aperto: la condanna definitiva non è presupposto tassativo, potendo la valutazione fondarsi sugli elementi sintomatici dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 o sui concreti elementi di cui all’art. 91, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione non deve svolgere un sindacato sulla tenuta della ricostruzione operata dall’Autorità giudiziaria penale. La revoca della licenza commerciale adottata in esecuzione dell’interdittiva è atto vincolato e accertativo della temporanea incapacità giuridica del destinatario, con la conseguenza che le censure di incompetenza e di omessa comunicazione di avvio del procedimento sono irrilevanti, non potendo il contenuto dispositivo essere diverso da quello adottato.

Il Fatto

La titolare di un’impresa individuale esercente attività di ristorazione impugna davanti al TAR Sicilia l’informativa interdittiva emessa dalla Prefettura di Messina ai sensi degli artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. n. 159/2011, nonché il provvedimento con cui il SUAP, in esecuzione della stessa, ha disposto la revoca della licenza di pubblico esercizio e intimato il deposito del titolo.

L’interdittiva si fonda sull’assunto che il gestore di fatto del ristorante sia un congiunto della titolare, dipendente dell’impresa e già condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., intraneo al sodalizio dei Tortoriciani, che avrebbe più volte utilizzato il locale come sede di riunioni della famiglia mafiosa, informandone i partecipanti del rinvenimento di microspie. La ricorrente contesta la prova della gestione di fatto, deduce l’insussistenza dei reati spia, l’incompetenza del responsabile SUAP e la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza non appellata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro indiziario desunto dall’ordinanza di custodia cautelare richiamata dalla Prefettura: la piena disponibilità del locale in capo al congiunto, il suo ruolo di esponente del sodalizio, l’utilizzo non occasionale dell’esercizio per riunioni mafiose. Su questa base ritiene la motivazione dell’atto prefettizio congrua e immune dai vizi dedotti.

Il passaggio centrale è di ordine sistematico. Il sistema della prevenzione è un binario: in via automatica da talune categorie di reati, e altrimenti mediante valutazione atipica di elementi sintomatici. I presupposti dell’interdittiva formano un catalogo aperto, sicché la condanna definitiva non è presupposto tassativo, potendo essere doppiata dagli indici dell’art. 84, comma 4, d.lgs. n. 159/2011 o dalla clausola aperta dei concreti elementi dell’art. 91, comma 6. Il pericolo di infiltrazione si apprezza con ragionamento induttivo e probabilistico, non con la certezza oltre ogni ragionevole dubbio, richiedendosi solo che non sia illogico o inattendibile ritenere sussistente il collegamento con organizzazioni mafiose, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. Plen. n. 3 del 2018 e a Cons. Stato, Sez. III, n. 7890 del 2021.

Quanto alla contestata gestione di fatto, la Corte osserva che essa non viene sconfessata in atti, posto che il soggetto organizzava gli incontri nel locale e ne aveva la piena disponibilità; il ristorante risulta destinato da epoca risalente e non occasionalmente a centro di riunioni mafiose. La Prefettura, dinanzi a una ricostruzione ampia e analitica dell’Autorità giudiziaria, non può che assumere i provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico e della libera concorrenza, senza che le sia imposto un inammissibile sindacato sulla fondatezza di quella ricostruzione.

La legittimità dell’informativa travolge il secondo motivo. La revoca della licenza si risolve in un atto di ritiro vincolato e accertativo della temporanea incapacità giuridica del destinatario, come affermato dalle Adunanze plenarie n. 3 del 2018, n. 23 del 2020 e n. 14 del 2021. Proprio la natura vincolata rende irrilevanti le censure di incompetenza del responsabile SUAP e di omessa comunicazione di avvio, poiché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

La censura sul mancato inserimento nella banca dati è giudicata generica e ininfluente. La doglianza sulla mancata attivazione del contraddittorio, introdotta con memoria non notificata, è inammissibile perché nuova; nel merito, il comma 2-bis dell’art. 92 d.lgs. n. 159/2011, introdotto dal d.l. n. 152/2021, non si applica a un’interdittiva adottata prima della sua entrata in vigore. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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