Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per le spettanze dei docenti (TAR Sicilia n. 868 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è accolto quando risultano provati il passaggio in giudicato del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notifica del titolo stesso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione il puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute entro un termine perentorio e, in caso di inerzia, nomina commissario ad acta. La disposizione dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, che esclude il compenso per il commissario dirigente dell’amministrazione condannata, si applica per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle ivi previste. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.

Il Fatto

I ricorrenti hanno adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 5301/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, con cui il giudice ordinario aveva riconosciuto il loro diritto a somme di denaro, a titolo di spettanze retributive per diversi anni scolastici, e aveva condannato l’amministrazione al relativo pagamento, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo era passato in giudicato e l’amministrazione non aveva provveduto. I ricorrenti hanno quindi promosso il giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, evocando in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito e i competenti uffici scolastici regionali e territoriali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce della documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Sotto il primo profilo, risulta attestato il passaggio in giudicato della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione. Sotto il secondo, è provato l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo.

Il ricorso è stato pertanto accolto e, per l’effetto, è stato ordine all’amministrazione intimata di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, il quale provvede entro ulteriori sessanta giorni.

Quanto al compenso, il Collegio ha escluso che al commissario spetti alcunché, trattandosi di dirigente della stessa amministrazione resistente. A sostegno, richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, ma applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Il Tribunale ha poi precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, non potendo essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre imposto il deposito di atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice, e ha qualificato ogni ritardo nell’esecuzione come ipotesi foriera di responsabilità amministrativa. Le spese di lite sono state liquidate secondo la soccombenza, con riguardo analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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