Lotto funzionale e vincolo di aggiudicazione nel raggruppamento con progettisti comuni (TAR Puglia n. 375 del 21.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
La suddivisione dell’appalto in lotti funzionali costituisce esercizio di discrezionalità tecnico-amministrativa non irragionevole quando gli interventi, pur geograficamente distinti, siano teleologicamente riconducibili a un medesimo progetto strategico unitario, con autonoma funzionalità, fruibilità e fattibilità. Il vincolo di aggiudicazione di cui all’art. 51, comma 3, d.lgs. n. 50/2016 non limita la partecipazione, ma solo l’aggiudicazione, e la stazione appaltante può declinarne le regole in termini oggettivi e non discriminatori, in funzione distributiva e antitrust. È legittima l’esclusione del raggruppamento primo graduato quando il medesimo raggruppamento di progettisti componga la mandante di altro RTI aggiudicatario, non vertendosi in ipotesi di progettista indicato né di imprese riconducibili a un unico centro decisionale.

Il Fatto

Il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella regione Puglia indice una procedura aperta per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, suddivisa in due lotti funzionali: uno nel comune di Peschici, l’altro nel comune di San Giovanni Rotondo. Il disciplinare prevede il vincolo di aggiudicazione e stabilisce che sono imputabili allo stesso offerente le offerte, singole o aggregate, che abbiano in comune anche un solo professionista.

Il raggruppamento ricorrente si classifica primo per il Lotto 2; altro raggruppamento, con identica compagine di progettisti, risulta primo per il Lotto 1. La commissione esclude il raggruppamento dal Lotto 2 e propone l’aggiudicazione in favore del secondo graduato. Il raggruppamento impugna l’esclusione e l’aggiudicazione, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di sospensione impropria motivata dal richiamo all’ordinanza n. 17/2024 dell’Adunanza Plenaria. La questione rimessa alla CGUE riguarda l’estensione del vincolo al gruppo societario; nel caso in esame, invece, l’esclusione dipende dalla presenza di un raggruppamento di professionisti identico in tutti i suoi componenti in due RTI distinti. Le fattispecie non sono sovrapponibili.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la nozione di lotto funzionale ex art. 3, comma 1, lett. qq), d.lgs. n. 50/2016 e la ratio proconcorrenziale della suddivisione. La funzionalità va intesa in senso ampio: non occorre che ogni lotto sia porzione di un’opera unica, bastando la riconducibilità a un progetto strategico unitario con autonoma utilità. Nel caso concreto, gli interventi nei due comuni partecipano del medesimo programma di contrasto al dissesto idrogeologico, con finalità unitaria di mitigazione del rischio e sicurezza ambientale.

Quanto al vincolo, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. V, n. 8127/2023 e Cons. Stato, Sez. III, n. 2052/2024: esso postula solo la formalizzazione nella lex specialis e la prefigurazione di regole oggettive e non discriminatorie. La gara viene qualificata come a oggetto plurimo — richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1956/2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 3641/2024 — con distinte procedure di affidamento quanti sono i lotti.

Il vincolo non viola l’art. 51, comma 3: opera a valle della libera formazione delle offerte e non preclude la partecipazione. La sua ratio è distributiva e antitrust, non correlata al valore delle singole prestazioni. Non è sproporzionata l’estensione al progettista associato, poiché l’identità riguarda la composizione dei raggruppamenti concorrenti, liberamente prescelta e non contestata. La censura sul progettista indicato è inammissibile per difetto di interesse, non vertendosi in tale ipotesi; irrilevante il richiamo a Adunanza Plenaria n. 13/2020. Distinta è pure l’ipotesi di imprese riconducibili a un unico centro decisionale (sentenza CGUE 19 maggio 2009, causa C-538/07). Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese e estromissione del Ministero estraneo alla procedura.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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